Nella valutazione del rischio il datore di lavoro precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate per minimizzare il rischio di effetti diretti e indiretti e per la tutela dei lavoratori particolarmente sensibili, tenendo conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione.
Inoltre se dall’esito della valutazione dei rischi sono stati riscontrati superamenti dei limiti considerati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori, tenendo anche conto di quelli particolarmente sensibili.
Resta in ogni caso l’indicazione, ai sensi dell’articolo 182 comma 1 del D.lgs. 81/08, di eliminare alla fonte o ridurre al minimo i rischi derivanti da US, anche tenendo conto del progresso tecnico, ovvero ad esempio attraverso la sostituzione di macchine obsolete con macchine di nuova generazione che comportino emissioni più basse e/o incapsulamento/schermatura dell’apparato sorgente.
Per garantire il mantenimento dei livelli di protezione riveste un ruolo fondamentale anche l’attuazione di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati.
Nel caso di superamento di aree specifiche dei limiti adottati dal DL, una misura efficace per prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori può consistere nella individuazione, delimitazione e segnalazione delle suddette aree, riferibili a una o più sorgenti. In particolare per la tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si può far riferimento ai limiti IRPA/INIRC per la protezione della popolazione.
Per la delimitazione delle aree può essere utilizzato ad esempio il seguente pittogramma di pericolo di esposizione agli US:
Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute tutti i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere sempre informati e formati in merito ai rischi specifici derivanti da US.
In particolare la formazione e informazione deve riguardare:
la descrizione di tutte le aree eventualmente oggetto di restrizioni particolari all’accesso e segnaletica di riferimento.
Allo stato attuale non esistono DPI certificati per US. I DPI uditivi (DPI-u) non sono certificati per gli US in quanto gli standard di prodotto non prevedono prove al di fuori dell’intervallo di frequenza udibile. Tuttavia i tradizionali DPI (inserti, cuffie o archetti) hanno generalmente nella banda tra 10 e 20 kHz un’attenuazione che varia tra i 20 ed i 40 dB, con un andamento dell’attenuazione crescente con la frequenza e quindi efficaci anche per la protezione da US considerando per difetto un’attenuazione costante pari all’attenuazione riportata nel certificato del DPI per la banda di frequenza più alta.
L’impiego dei DPI-U per la protezione dagli US deve comunque essere considerato una misura di protezione aggiuntiva e non un vero e proprio DPI ai sensi del d. lgs. 17/2019.
Nell’utilizzo dei DPI-U come protezione dagli US, inoltre vanno valutate eventuali problematiche relative all’iperprotezione in campo udibile, facendo riferimento alle misure di rumore per la valutazione del rischio specifico se presente, oppure eseguendo delle misure del rumore presente.