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Valutazione del rischio da esposizione ad Atmosfere Iperbariche

 
 

Il rischio da esposizione ad ATMOSFERE IPERBARICHE è un rischio multifattoriale che va valutato tenendo in considerazione gli altri rischi specifici del contesto lavorativo in cui si opera.

I rischi specifici da atmosfere iperbariche sono legati sia all’adattamento dell’organismo alle variazioni della pressione esterna sia alle variazioni della pressione parziale dei differenti gas che vengono inalati dall’operatore.

Considerando che non esiste un capo specifico del Decreto 81/2008 per questo agente, è necessario ai fini della valutazione del rischio, fare  riferimento all’articolo 181 secondo il quale la valutazione del rischio deve far riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.  Nel seguito si individuano i principali criteri valutativi del rischio  iperbarico per le tre categorie di attività  ove tale rischio è presente.

 

ATTIVITA’ IPERBARICHE A SECCO

RIFERIMENTO NORMATIVO:  D.P.R 321/56

Il riferimento normativo ancora in vigore per tali tipologie di attività è  il D.P.R 321/56,  che specifica accuratamente la procedura di decompressione, è da considerarsi obsoleto.

Le procedure di compressione e decompressione sono enunciate nei seguenti articoli:

  • Art. 28 (Compressione e decompressione): vengono specificate le tempistiche di compressione e decompressione
  • Art. 36 (Durata del lavoro): in questo articolo viene presentata una tabella dove si indicano i limiti di durata del lavoro

Le procedure indicate in questo articolo  risultano oboslete ed espongono il lavoratore ad un doppio stress decompressivo,  in quanto prescrivono di spezzare il turno di lavoro in due parti e di trascorrere l’intervallo tra i due periodi all’aria aperta. L’unificazione dei periodi deve essere espressamente autorizzata dall’ispettorato al Lavoro e anche in questo si riscontrano criteri degli anni '50 non più attuali.

 Un importante riferimento ai fini della sicurezza  è costituito dalla  norma UNI EN 12110:2014 “Macchine per scavo meccanizzato di gallerie. Zone di pressione. Requisiti di sicurezza" .

Informazioni dettagliate in Allegato 1.

 

ATTIVITÀ  SUBACQUEE

RIFERIMENTO NORMATIVO:  
  • UNI 11366 : 2010
  • BUONE PRASSI ex. Art.6 INAIL-ISPRA-ARPA (2013)

Il Decreto legge 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come “decreto liberalizzazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all’articolo 16 (“Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche”) richiama la  norma UNI 11366 : 2010; “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, 2010.”

Il sopra citato articolo 16, al punto 2, stabilisce che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”. Un riferimento che conferisce dunque alla norma un valore cogente.

Per le indicazioni contenute  nella norma  UNI 11366:2010 e nelle buone prassi riportate nella sessione "Normativa" ed ulteriori approfondimenti consultare l’Allegato2.

 

OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

Le principali indicazioni per la valutazione del rischio degli operatori delle camere  iperbariche in ambito sanitario, basate sulle  LINEE GUIDA ISPESL,  sulle raccomandazioni europee di buone prassi e su linee guida regionali ed internazionali, sono riportate nell'allegato 3.

 

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