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Valutazione - Radiazioni Ottiche Artificiali

 

 
 

Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito. 

L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
All sessione documentazione sono disponibili le Linee Guida Non vincolanti di Buona Prassi emanate dall'Unione europea.
Per specifiche sorgenti (sistemi per illuminazione  a LED ed  Alogenuri; Laser; Saldatrici) sono disponibili sul presente portale procedure guidate on line per la valutazione del rischio.
 
La valutazione dei rischi deve prendere in esame:
  1. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  2. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
  3. qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  4. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  5. qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  6. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  7. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  8. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  9. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  10. una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  11. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Ai fini della valutazione è da tenere presente che i limiti di esposizione fissati dal D.lgvo 81/08 definiscono i livelli di esposizione non superabili nell’arco della giornata lavorativa, al di sotto dei quali, di solito, non si verificano effetti dannosi di tipo deterministico  in soggetti adulti sani, cioè effetti per i quali è nota la soglia di insorgenza e la cui gravità è funzione dell’entità dell’esposizione. 

I limiti di esposizione sono stati fissati per soggetti sani.  Nei casi di soggetti “particolarmente sensibili alla radiazione ottica, ovvero in presenza di sostanze fototossiche o foto allergizzanti, il rispetto dei limiti di esposizione può non essere sufficiente a garantire la prevenzione di effetti avversi indesiderati e si rende perciò necessario, in fase di scelta delle appropriate misure di tutela,  approfondire le valutazioni insieme al medico competente e, nel dubbio, adottare, anche in via cautelativa, ulteriori precauzioni e misure di protezione.

Va ancora tenuto presente che i limiti di esposizione adottati dalla vigente normativa sono il risultato dell’analisi approfondita e periodica della letteratura scientifica e della valutazione comparata delle soglie sperimentali degli effetti indotti dalla ROA, determinate sia su modelli animali sia sull’uomo. Il loro rispetto previene l’insorgenza di ben noti effetti deterministici quali l’eritema, la fotocheratite, la fotocongiuntivite, la cataratta ed effetti di tipo termico, la cui gravità è direttamente correlata all’entità dell’esposizione. Il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa per UV e luce blu non può annullare il rischio di effetti a lungo termine dipendenti dalle dosi accumulate in esposizioni croniche nel corso della vita lavorativa (cancerogenesi, danni oculari da esposizione cronica a luce blu). Per questi ultimi effetti i limiti di esposizione alla radiazione UV e alla luce blu non possono e non devono essere considerati come una sorta di linea di sicurezza al di sotto della quale gli stessi effetti non possono verificarsi. Limitare l’esposizione al di sotto della soglia di induzione degli effetti acuti contribuisce comunque a diminuire la dose che ogni lavoratore esposto accumula giorno dopo giorno e quindi implicitamente riduce anche la probabilità o la gravità degli effetti a lungo termine, di cui al momento non è nota una relazione dose/risposta.

Proprio alla luce di tali considerazioni, la normativa prevede che la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali prenda in esame anche:

  • qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  • qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;

In genere in sede di valutazione dei rischi il datore di lavoro non può essere a conoscenza di tutte le situazioni specifiche, per esempio non può sapere se un lavoratore sta seguendo un trattamento medico con farmaci fotosensibilizzanti, o se è un soggetto particolarmente sensibile.  E’ pertanto indispensabile che ciascun lavoratore esposto a ROA sia in grado di individuare la sussistenza ovvero l’insorgenza di eventuali condizioni individuali di suscettibilità al rischio espositivo;  è a tal fine indispensabile che tali importanti aspetti siano trattati nell’ambito della formazione prevista dalla normativa, in stretta collaborazione con il medico competente e con l’attività di sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori professionalmente esposti a ROA.

La normativa richiede che nell’ambito della valutazione del rischio si prenda in considerazione in primo luogo la possibilità di ridurre il rischio alla fonte. E’ a tal fine fondamentale verificare le modalità  di funzionamento ed impiego dell’apparato anche facendo riferimento  a quanto indicato dal costruttore sul manuale di istruzioni ed uso in relazione  alla possibilità di riduzione del rischio alla fonte. Se l’attività comporta il superamento dei valori limite di esposizione qualora non si adottino specifici dispositivi di protezione, è necessario ricorrere a soluzioni tecniche e procedurali descritte alla sessione "prevenzione e protezione".

 

 

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