Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito.
L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Ai fini della valutazione è da tenere presente che i limiti di esposizione fissati dal D.lgvo 81/08 definiscono i livelli di esposizione non superabili nell’arco della giornata lavorativa, al di sotto dei quali, di solito, non si verificano effetti dannosi di tipo deterministico in soggetti adulti sani, cioè effetti per i quali è nota la soglia di insorgenza e la cui gravità è funzione dell’entità dell’esposizione.
I limiti di esposizione sono stati fissati per soggetti sani. Nei casi di soggetti “particolarmente sensibili” alla radiazione ottica, ovvero in presenza di sostanze fototossiche o foto allergizzanti, il rispetto dei limiti di esposizione può non essere sufficiente a garantire la prevenzione di effetti avversi indesiderati e si rende perciò necessario, in fase di scelta delle appropriate misure di tutela, approfondire le valutazioni insieme al medico competente e, nel dubbio, adottare, anche in via cautelativa, ulteriori precauzioni e misure di protezione.
Va ancora tenuto presente che i limiti di esposizione adottati dalla vigente normativa sono il risultato dell’analisi approfondita e periodica della letteratura scientifica e della valutazione comparata delle soglie sperimentali degli effetti indotti dalla ROA, determinate sia su modelli animali sia sull’uomo. Il loro rispetto previene l’insorgenza di ben noti effetti deterministici quali l’eritema, la fotocheratite, la fotocongiuntivite, la cataratta ed effetti di tipo termico, la cui gravità è direttamente correlata all’entità dell’esposizione. Il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa per UV e luce blu non può annullare il rischio di effetti a lungo termine dipendenti dalle dosi accumulate in esposizioni croniche nel corso della vita lavorativa (cancerogenesi, danni oculari da esposizione cronica a luce blu). Per questi ultimi effetti i limiti di esposizione alla radiazione UV e alla luce blu non possono e non devono essere considerati come una sorta di linea di sicurezza al di sotto della quale gli stessi effetti non possono verificarsi. Limitare l’esposizione al di sotto della soglia di induzione degli effetti acuti contribuisce comunque a diminuire la dose che ogni lavoratore esposto accumula giorno dopo giorno e quindi implicitamente riduce anche la probabilità o la gravità degli effetti a lungo termine, di cui al momento non è nota una relazione dose/risposta.
Proprio alla luce di tali considerazioni, la normativa prevede che la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali prenda in esame anche:
In genere in sede di valutazione dei rischi il datore di lavoro non può essere a conoscenza di tutte le situazioni specifiche, per esempio non può sapere se un lavoratore sta seguendo un trattamento medico con farmaci fotosensibilizzanti, o se è un soggetto particolarmente sensibile. E’ pertanto indispensabile che ciascun lavoratore esposto a ROA sia in grado di individuare la sussistenza ovvero l’insorgenza di eventuali condizioni individuali di suscettibilità al rischio espositivo; è a tal fine indispensabile che tali importanti aspetti siano trattati nell’ambito della formazione prevista dalla normativa, in stretta collaborazione con il medico competente e con l’attività di sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori professionalmente esposti a ROA.
La normativa richiede che nell’ambito della valutazione del rischio si prenda in considerazione in primo luogo la possibilità di ridurre il rischio alla fonte. E’ a tal fine fondamentale verificare le modalità di funzionamento ed impiego dell’apparato anche facendo riferimento a quanto indicato dal costruttore sul manuale di istruzioni ed uso in relazione alla possibilità di riduzione del rischio alla fonte. Se l’attività comporta il superamento dei valori limite di esposizione qualora non si adottino specifici dispositivi di protezione, è necessario ricorrere a soluzioni tecniche e procedurali descritte alla sessione "prevenzione e protezione".