L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 prevede la valutazione di “…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”. Di conseguenza, in tutti i casi nei quali il processo lavorativo o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla radiazione solare, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione dei rischi specifica e procedere alla messa in atto di adeguate misure di prevenzione e protezione.
La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I del D.lgs. 81/2008 ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili, come illustrato nel presente Portale; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi (dettagli riportati alla sezione D delle Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Radiazione Solare del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - INAIL- ISS di scaricabili al link di seguito riportato.).
Si dovrà altresì adempiere agli obblighi previsti dagli art. 36 (Informazione ai lavoratori), 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008, come illustrato nelle FAQ D.7 E D.8 delle Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Radiazione Solare del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - INAIL- ISS di scaricabili al seguente link.
2007 Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole.UNI EN 1836:2006 |
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2006 UNI EN 13758-2:2007 |