Sezione ideata nell'ambito del progetto BRIC INAIL 2019 ID 30 e sviluppata nell'ambito del progetto BRIC INAIL 2022 ID 37.
Maggiori informazioni disponibili qui.
L’acronimo NORM sta per Naturally Occurring Radioactive Material e indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.
Le industrie con NORM sono quindi quelle attività lavorative convenzionali, nelle quali fanno parte del ciclo produttivo materie prime o sottoprodotti o residui che, non per le loro proprietà fissili o fertili ma a seguito di processi industriali, possono avere un contenuto di radioattività naturale elevato, o comunque non trascurabile dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.
Il Capo II del Titolo IV del D.lgs 101/20 disciplina le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, le cosiddette “industrie NORM”.
Per verificare quali settori industriali sono da considerare attività NORM secondo la normativa vigente (D.Lgs 101/20), è possibile utilizzare la check list.
Nell’ambito del Titolo IV il Capo II è forse tra le parti che hanno subito il cambiamento più importante rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto le “industrie NORM” sono già classificate come “pratiche”, mentre prima (D.lgs 230/95) erano considerate “attività lavorative” che entravano nel sistema di radioprotezione solo se sussistevano determinate condizioni (superamento del livello di azione).
In altri termini le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma hanno l'obbligo - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 27 agosto 2021) o dall'inizio della pratica, di provvedere alla misurazione delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritti per la tutela dei lavoratori (art. 22).
L'articolo 22 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08.
I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio, settori quali i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. prima non erano coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1), si considerano le attività che comportano:
a)l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b)la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Come sempre nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono:
In questo caso i livelli di esenzione e di allontanamento hanno gli stessi valori: essi sono stati definiti per i lavoratori e per gli individui della popolazione sia in termini di concentrazione di attività, sia in termini di dose efficace (vedi allegato II).
Si prevede che l'esercente di tali pratiche provveda alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti. Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale.
Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.
In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.
Check-list per identificare i settori industriali definiti come attività NORM
Tabella II-1 Settori industriali "NORM" D.LGS 101/2020 come modificata da D.LGS 203/2022
SETTORI INDUSTRIALI |
CLASSI O TIPI DI PRATICHE O SCENARI CRITICI DI ESPOSIZIONE |
Centrali elettriche a carbone |
manutenzione di caldaie |
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio |
estrazione di granitoidi, quali:
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Industria dello zircone e dello zirconio |
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Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro |
Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; |
Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici |
produzione di fosforo con processo termico; |
Produzione del pigmento TiO2 |
gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio |
Produzione di cemento |
manutenzione di forni per la produzione di clinker |
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio |
produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas |
Produzione di energia geotermica |
impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto |
Produzione di gas e petrolio |
estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori |
Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda |
gestione e manutenzione dell’impianto |
Lavorazioni di taglio e sabbiatura |
impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi |
INFORMAZIONI
"Livelli di esenzione": valori fissati da un'autorità competente o dalla legislazione, espressi in termini di concentrazione di attività o attività totale, in corrispondenza o al di sotto del quale una sorgente di radiazione non è soggetta all'obbligo di notifica o autorizzazione.
”Livelli di allontanamento”: valori fissati da un'autorità competente o dalla legislazione, espressi in termini di concentrazioni di attività in relazione ai quali o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o i materiali derivanti da qualsiasi situazione di esposizione alle radiazioni ionizzanti sono esentati dall'obbligo di notifica o autorizzazione.
La sezione è stata ideata e sviluppata nel'ambito dei due bandi BRIC INAIL:
ID30 2019 - “Protocolli operativi e metodologie di calcolo per l’attuazione della nuova normativa di radioprotezione, recepimento della Direttiva 59/2013/Euratom, in settori industriali NORM di particolare impatto radiologico.”
ID37 2022 - "NORMA: Naturally Occuring Radioactive Materials Activities. Attività per lo sviluppo di strategie tecnico-scientifiche e socio-economiche per una efficace implementazione della normativa di radioprotezione"
ed è stata curata da:
Rosabianca Trevisi1, Silvia Bucci2, Elena Caldognetto3, Giuseppe La Verde4, Federica Leonardi1, Laura Luzzi5, Cristina Nuccetelli6, Ilaria Peroni2, Francesco Picciolo7, Gabriele Pratesi2, Mariagrazia Pugliese4, Flavio Trotti3, Raffaella Ugolini3, Gennaro Venoso6, Andrea Bogi8
1INAIL - Settore Ricerca DIMEILA - 2ARPAT, Firenze - 3ARPAV, Verona - 4Dipartimento di Fisica "E. Pancini", Università degli Studi di Napoli Federico II - 5ISIN - 6 Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale, ISS, Roma - 7 Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Siena - 8Azienda USL TOSCANA SUD EST