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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

MATERIALI DA COSTRUZIONE: METODICHE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ATTIVITA' NORM: METODICHE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale Radon.

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di  ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.

Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficienti ad abbassare la concentrazione media annua di radon indoor inferiore a 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata. Ovviamente tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.

E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.

L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:

-              specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione

-              strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, 

-              strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure), 

-              strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tento conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome ,laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento; 

-              misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality(IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco. 

La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81). 

Cadenza delle misure:

·            Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico

·            Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

·            A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.

·            Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

 

Chi effettua le misure (art. 155)

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.

La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.

Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.

I servizi di dosimetria devono possedere seguenti requisiti minimi:

a)         denominazione, codice fiscale, indirizzo ed eventuale indi1izzo WEB

b)         individuazione del responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza

c)          documentata in materia di almeno due anni;

d)         individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure;

e)         indicazione sui metodi di misurazione con riferimento a norme internazionali o nazionali o sui

f)           metodi sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione;

g)         certificato di taratura con indicazione della riferibilità a campioni primari;

h)         programma di controllo di qualità misure del metodo di misurazione impiegato;

i)            assicurazione della qualità dei risultati anche attraverso la partecipazione a programmi idonei di

j)            confronti interlaboratori;

k)         adozione di procedure e istruzioni scritte per i metodi di misurazione, comprese quelle per le

l)            tarature e il controllo di qualità.

 

Contenuto della relazione tecnica

La relazione tecnica deve contenere le seguenti indicazioni:

a)         intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;

b)         identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);

c)          dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita iva) e indirizzo;

d)         identificazione univoca del punto di misura, con l'indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);

e)         associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;

f)           tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;

g)         indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;

h)         risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza associata;

i)            eventuali note relative ai risultati;

j)            firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.

scarica  il tool per stimare il numero di dosimetri necessario per valutare il rischio radon nella tua attività lavorativa

Note:

(1) livello di riferimento: concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato.

 

Materiali da costruzione: Metodiche di valutazione del rischio

Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano. Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato: i materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II e di seguito riportati:

1. Materiali naturali

a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).

b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:

·             granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);

·             porfidi;

·             tufo;

·             pozzolana;

·             lava.

·             derivati dalle sabbie zirconifere

2.Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

a.    ceneri volanti;

b.    fosfogesso;

c.     scorie di fosforo;

d.    scorie di stagno;

e.    scorie di rame;

f.     fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);

g.    residui della produzione di acciaio.

Questa normativa va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura CE e va ad integrare quanto previsto per la stesura della dichiarazione di prestazione: questi adempimenti coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore. Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno.

Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40. Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’ “Indice di concentrazione di attività – Indice I”. (foglio  di calcolo per Indice di concentrazione di attività – Indice I disponibile sul Portale Agenti Fisici - sezione Radiazioni Ionizzanti naturali - metodiche di valutazione del rischio)

Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato. 

Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità. Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione.) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi.

Per tali materiali – prima della loro immissione sul mercato, è necessario:

  • Determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati (226Ra, 232Th, 40K)
  • Effettuare una prima valutazione (screening) mediante l’applicazione dell’indice di concentrazione di attività (indice I); 
  • Qualora il valore dell’indice I fosse superiore ad 1, procedere ad una stima della dose più accurata che tenga conto di altri fattori. 
 

Tool per il calcolo dell’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali (screening) nei materiali da costruzione, con eventuale applicazione anche a materiali a più componenti

Indice di concentrazione di attività (I)

I = C226Ra/300 + C232Th/200 + C40K/3000

 
Scarica il  tool per il calcolo dell’indice I (FOGLIO EXCEL)
 
 
 
ATTIVITA' NORM: METODICHE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
 

Se l'attività lavorativa rientra in uno dei seguenti settori è prescritto che si proceda ad una valutazione del rischio NORM secondo quanto prescritto dalla normativa.

L'articolo 22 del D.lgs 101/2020 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi  ai sensi del D.lgvo 81/08.

I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio  i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1) , si considerano le attività che comportano:

a)      l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;

b)      la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Come sempre nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono i livelli di esenzione, i livelli di allontanamento e il limite di dose. In questo caso i livelli di esenzione e di allontanamento hanno gli stessi valori: essi sono stati definiti per i lavoratori e per gli individui della popolazione sia in termini di concentrazione di attività, sia in termini di dose efficace nell’allegato II.

Si prevede che l'esercente di tali pratiche provveda alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti. Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale. 

Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.

In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.

L’adozione di misure correttive e la ripetizione dello schema sopra descritto può determinare nuove condizioni. Un aspetto molto importante è l’allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM, per i quali è stata quindi introdotto una classificazione (altra novità molto importante) tra “esenti” (qualora il contenuto radiologico risulti inferiore ai livelli generali di allontanamento, intesi quindi con livelli di non rilevanza radiologica) e non “esenti”. 

I residui “esenti” escono dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I residui “non esenti” vanno smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 e con e secondo le modalità di cui all’allegato VII.

La norma è molto complessa e articolata, (anche ricca di molte eccezioni). In questa nota di sintesi è impossibile riportare molti dettagli, per cui si rimanda ad un’attenta lettura dell’intero decreto. 

Check-list per identificare i settori industriali definiti come attività NORM (D.lgs 101/2020)

Settori industriali 

Classi o tipi di pratiche 

Centrali elettriche a carbone 

manutenzione di caldaie 

Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio 

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto 

Industria dello zircone e dello zirconio 

Lavorazione delle sabbie zirconifere
produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico 

Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro 

Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno;
estrazione di piombo;
estrazione di rame; estrazione di ferro- niobio da pirocloro;
estrazione di alluminio da bauxite;
lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione 

Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici 

produzione di fosforo con processo termico;
produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio 

Produzione del pigmento TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio 

Produzione di cemento 

manutenzione di forni per la produzione di clinker 

Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio 

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas 

Produzione di energia geotermica 

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto 

Produzione di gas e petrolio 

estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori 

Impianti per la filtrazione delle acque di falda 

gestione e manutenzione dell’impianto 

Cartiere 

manutenzione delle tubazioni 

Lavorazioni di taglio e sabbiatura 

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi 

 
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