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 Prevenzione e Protezione da  Rumore

 
 

L’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008 – Misure di prevenzione e protezione – al comma 1 afferma che “Fermo restando quanto stabilito dall’art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

  • adozione  di  altri  metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da  svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
  • progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti di lavoro;
  • adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore;
  • adozione di misure tecniche per il contenimento:
  1. del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  2. del  rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  • opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della  durata  e dell'intensità dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Questo primo comma, nel riaffermare il principio della eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte, si caratterizza per l’indicazione di specifici provvedimenti di prevenzione tecnica di sicura utilità pratica. L’articolo prosegue con altri tre commi:

  1. Se  a  seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190, risulta   che  i  valori  superiori  di  azione  sono oltrepassati,  il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure  tecniche  e  organizzative  volte  a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
  2. I  luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò  sia  tecnicamente  possibile  e giustificato dal rischio di esposizione.
  3. Nel  caso  in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici  dell'utilizzo  di locali di riposo messa a disposizione dal datore  di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Il comma 2 introduce una importante novità: l’obbligo di elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al rumore scatta al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco). A questo proposito si rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2015 e al Manuale di buona pratica Regioni-INAIL “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro”.

 

Il successivo articolo 193 del D.Lgs. 81/2008 – Uso dei dispositivi di protezione individuali - al comma 1 afferma che qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, il datore di lavoro fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

  • nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
  • nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei  valori  superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i  dispositivi  di  protezione  individuale dell'udito;
  • sceglie  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al minimo,  previa  consultazione dei lavoratori o   dei   loro rappresentanti;
  • verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Infine il comma 2 afferma che “Il  datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”. In questo caso il riferimento operativo è l’Appendice C della norma UNI 9432:2011 e l’Allegato 7 (SCELTA DEI DPI UDITIVI) delle linee guida Ispesl-Regioni.

 

 

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