L’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008 – Misure di prevenzione e protezione – al comma 1 afferma che “Fermo restando quanto stabilito dall’art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
Questo primo comma, nel riaffermare il principio della eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte, si caratterizza per l’indicazione di specifici provvedimenti di prevenzione tecnica di sicura utilità pratica. L’articolo prosegue con altri tre commi:
Il comma 2 introduce una importante novità: l’obbligo di elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al rumore scatta al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di picco). A questo proposito si rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2015 e al Manuale di buona pratica Regioni-INAIL “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro”.
Il successivo articolo 193 del D.Lgs. 81/2008 – Uso dei dispositivi di protezione individuali - al comma 1 afferma che qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, il datore di lavoro fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
Infine il comma 2 afferma che “Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”. In questo caso il riferimento operativo è l’Appendice C della norma UNI 9432:2011 e l’Allegato 7 (SCELTA DEI DPI UDITIVI) delle linee guida Ispesl-Regioni.