Nel caso delle vibrazioni HAV la risposta è si.
Trattasi dei guanti antivibranti, che devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) devono essere marcati CE;
b) devono essere certificati secondo la norma di prodotto EN ISO 10819:2013, recepita in Italia come UNI EN ISO 10819:2013 “Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano”;
c) devono riportare sulla confezione o su una scheda tecnica allegata i dati di certificazione;
d) devono essere conformi al Regolamento 2016/425/UE sui DPI.
In particolare, per quanto riguarda i dati di certificazione, la UNI EN ISO 10819 recita:
“Un guanto non va considerato ‘guanto antivibrazione’ secondo la presente norma se non rispetta entrambi i seguenti criteri:
TM < 0.9 e TH < 0.6
dove TM e TH sono, rispettivamente, la trasmissibilità media del guanto alle frequenze medie e alte dello spettro. Una trasmissibilità di 0.9 corrisponde a una attenuazione delle vibrazioni trasmesse alla mano del 10%, mentre una trasmissibilità di 0.6 corrisponde a una attenuazione del 40%.
Si ricorda che, qualora il guanto da lavoro debba proteggere anche da altri rischi, deve avere una certificazione multipla. Ad esempio: un guanto di protezione da vibrazioni e da abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione, deve essere certificato UNI EN ISO 10819 e UNI EN 388.
L'efficacia del guanto ai fini della riduzione dell'esposizione a vibrazioni dipende dal tipo di utensile utilizzato. Sul Portale Agenti Fisici alla sezione Prevenzione e Protezione è riportata una tabella che riporta le indicazioni sull'attenuazione prodotta dai guanti antivibrazione per la maggior parte degli utensili vibranti di comune impiego.
Per quanto riguarda le vibrazioni WBV, la risposta è no.
Non esistono attualmente DPI di protezione per le vibrazioni trasmesse al corpo intero. I sedili antivibranti, che possono essere un valido presidio protezionistico, non rientrano in tale categoria, oggetto di applicazione del capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale” del Titolo III e dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla linea guida INAIL 2018 (ref)