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D.7 Esistono Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio da vibrazioni meccaniche?

Nel caso delle vibrazioni HAV la risposta è si.

Trattasi dei guanti antivibranti, che devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono essere marcati CE;

b) devono essere certificati secondo la norma di prodotto EN ISO 10819:2013, recepita in Italia come UNI EN ISO 10819:2013 “Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano”;

c) devono riportare sulla confezione o su una scheda tecnica allegata i dati di certificazione;

d) devono essere conformi al Regolamento 2016/425/UE sui DPI.

In particolare, per quanto riguarda i dati di certificazione, la UNI EN ISO 10819 recita:

“Un guanto non va considerato ‘guanto antivibrazione’ secondo la presente norma se non rispetta entrambi i seguenti criteri:

TM < 0.9 TH < 0.6

dove TM e TH sono, rispettivamente, la trasmissibilità media del guanto alle frequenze medie e alte dello spettro. Una trasmissibilità di 0.9 corrisponde a una attenuazione delle vibrazioni trasmesse alla mano del 10%, mentre una trasmissibilità di 0.6 corrisponde a una attenuazione del 40%.

Si ricorda che, qualora il guanto da lavoro debba proteggere anche da altri rischi, deve avere una certificazione multipla. Ad esempio: un guanto di protezione da vibrazioni e da abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione, deve essere certificato UNI EN ISO 10819 e UNI EN 388.

L'efficacia del guanto ai fini della riduzione dell'esposizione a vibrazioni dipende dal tipo di utensile utilizzato. Sul Portale Agenti Fisici alla sezione Prevenzione e Protezione  è riportata una tabella che riporta  le indicazioni sull'attenuazione prodotta dai guanti antivibrazione per la maggior parte degli utensili vibranti di comune impiego.

 

Per quanto riguarda le vibrazioni WBV, la risposta è no.

Non esistono attualmente DPI di protezione per le vibrazioni trasmesse al corpo intero. I sedili antivibranti, che possono essere un valido presidio protezionistico, non rientrano in tale categoria, oggetto di applicazione del capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale” del Titolo III e dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/08. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla linea guida INAIL 2018 (ref)

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