Si ricorda che ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio vibrazioni deve prendere in esame, per qualsiasi lavorazione che avvenga in presenza di vibrazioni, indipendentemente dal fatto che si sia superato o meno il valore di azione, i seguenti fattori:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (cfr. FAQ A);
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature (cfr. FAQ A);
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro ai sensi della Direttiva Macchine;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
h) condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide. (cfr. FAQ A).
In particolare, la finalità di ridurre il rischio derivante dall’esposizione a vibrazioni nel suo complesso, sia per quanto riguarda gli effetti diretti che per gli effetti indiretti e i cofattori di rischio ergonomici, deve essere parte integrante della valutazione del rischio in relazione all’applicazione di quanto prescritto alle lettere c), d), e) ed f) del succitato comma 5 dell’articolo 202 del D.Lgs. 81/2008.
Si sottolinea che ai fini della riduzione del rischio vibrazioni bisognerà attentamente prendere in esame le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine, come prescritto alla lettera e), al fine di mettere in atto le appropriate procedure operative e manutentive mirate alla riduzione del rischio vibrazioni laddove queste siano fornite dai costruttori come prescritto dalla Direttiva Macchine.