La valutazione del rischio da vibrazioni può portare a quattro diversi esiti, anche combinati tra loro, sulla base delle differenti condizioni espositive del gruppo omogeneo di riferimento. A seconda dell’esito derivano diversi aspetti cui il datore di lavoro deve adempiere, riassunti nella tabella seguente. Si specifica che le misure di prevenzione associate alle diverse fasce di rischio, devono essere lette come additive rispetto a quelle previste per le classi di rischio precedenti (p.es. in caso di rischio medio le misure di prevenzione associate sono quelle relative al rischio trascurabile sommate a quelle per il rischio basso sommate a quelle per il rischio medio.)
Classe di rischio |
Misure di prevenzione associate |
Informazione e formazione di carattere generale (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)(FAQ C.3) |
|
A(8) ≤ Valore d’Azione (VA) e aw e ahv ≤ Valore limite su periodi brevi (VLPB) |
LIVELLO DI RISCHIO I: INFERIORE AL VALORE DI AZIONE Informazione e formazione specifica su uso corretto e sicuro attrezzature e addestramento uso dispositivi ausiliari se presenti (es. regolazione sedili, manutenzione dispositivi antivibranti etc. (cfr. FAQ D.3b). sorveglianza sanitaria in presenza di condizioni particolari o per soggetti con suscettibilità individuali da parte del Medico Competente - MC (cfr. FAQ A.6) Procedure per l'acquisto, manutenzione, gestione del parco macchine mirate al controllo rischio vibrazioni (tenuto conto anche di quanto scritto nel manuale di istruzioni ed uso dei macchinari). Predisposizione procedure affinché la lavorazione con ciascun macchinario che espone a vibrazioni avvenga in posture di lavoro corrette e modalità operative ergonomiche (FAQ C.12). Predisposizione di eventuali attrezzature o metodiche alternative per ridurre il rischio associato all'uso dei macchinari vibranti. Controllo delle condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità. Predisposizione specifiche misure di tutela qualora le vibrazioni interferiscano con le attività lavorative compromettendo sicurezza o prestazioni (es. a bordo di mezzi, piattaforme etc.) (FAQ C.14). Predisposizione procedure ad hoc per la tutela dei soggetti in condizioni di suscettibilità individuale (FAQ C.10). |
VA < A(8) ≤ VL e aw e ahv ≤ VLPB |
LIVELLO DI RISCHIO II: SUPERIORE AL VALORE DI AZIONE: IN AGGIUNTA A a QUANTO PREVISTO AL LIVELLO I · predisposizione e adozione programma aziendale di riduzione dell’esposizione - PARE (cfr. FAQ D.6b) · sorveglianza sanitaria annuale da parte del MC (cfr. FAQ A.5) |
A(8) > Valore limite (VL) o aw e ahv > VLPB |
Rischio inaccettabile: IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO AL LIVELLO II · adozione misure immediate per riportare l’esposizione entro i limiti (art. 203) · individuazione cause superamento e adozione nuove misure di prevenzione e protezione (art. 203) |
Legenda: |
VA= valore d’azione (HAV = 2.5 m/s² - WBV = 0.5 m/s2) VLE= valore limite d’esposizione (HAV = 5 m/s² - WBV = 1 m/s2) VLPB= Valore limite su periodi brevi (HAV = 20 m/s² - WBV = 1.5 m/s2) |