L’art. 181 comma 2 prevede la programmazione e l’esecuzione della valutazione del rischio per tutti gli agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale. Prevede altresì che tale valutazione debba essere aggiornata ogni qualvolta vi siano stati mutamenti tali da renderla sorpassata, o segnalazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria che evidenzino un’inadeguatezza delle misure preventive e/o protettive attuate.
La ripetizione della valutazione del rischio da agenti fisici - ogni 4 anni - ha in primo luogo l’obiettivo di verificare se, e in che misura, le misure di tutela previste in sede di rapporto di valutazione del rischio siano state efficaci e siano state correttamente messe in atto nel tempo e, se sia possibile, ridurre ulteriormente il rischio espositivo mediante l’adozione di misure tecniche, organizzative o procedurali non programmabili al tempo della precedente valutazione. Potrebbero, ad esempio, essere disponibili nuove tecniche di riduzione dell’esposizione da mettere in atto sui macchinari in dotazione o nuove tipologie di macchinari a ridotta emissione che potrebbero sostituire quelli in dotazione.
L’aggiornamento previsto del rapporto di valutazione del rischio vibrazioni, a distanza di 4 anni, dovrà dunque in primo luogo verificare l'effettiva ed efficace attuazione delle misure di tutela previste nel precedente rapporto, e, sulla base degli esiti della valutazione, fornire indicazioni specifiche in merito al programma di miglioramento con le specifiche misure tecniche e organizzative individuate, in aggiunta o a integrazione di quelle già precedentemente previste, da mettere in atto nel quadriennio successivo.
Nell’aggiornare la valutazione del rischio vibrazioni dovrà essere consultato il medico competente, che potrà riferire in merito a eventuali criticità riscontrate nel corso degli accertamenti sanitari, se non già segnalate come alterazione apprezzabile dello stato di salute ovvero l'insorgenza di condizioni di suscettibilità individuale, che necessitano valutazioni ad hoc.
Nel corso di quattro anni si ritiene improbabile che la situazione espositiva rimanga immutata.
Affinché le condizioni espositive al rischio vibrazioni possano rimanere immutate occorre che:
- le lavorazioni siano svolte nelle stesse condizioni in cui erano svolte al momento della precedente valutazione e nel rispetto dei criteri ergonomici (FAQ C.2);
- gli utensili, le attrezzature e i macchinari a disposizione non siano variati e che siano stati regolarmente manutenuti, secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
- gli eventuali materiali in lavorazione non siano stati sostituiti con altri con caratteristiche vibratorie differenti;
- i tempi di esposizione giornalieri dei lavoratori al rischio siano rimasti immutati.
- i co-fattori di rischio siano tenuti sotto controllo
In particolare, se i dati di esposizione fanno riferimento ai dati forniti dal costruttore, dovrà essere documentata la regolare manutenzione, compreso l’utilizzo di ricambi originali che consentano di presumere il mantenimento delle caratteristiche dell’attrezzatura al momento dell’acquisto.
In riferimento all’utilizzo dei dati presenti in banca dati, occorre sempre verificare che l’attrezzatura utilizzata sia ancora quella di quattro anni prima, che la manutenzione sia stata regolarmente effettuata e che le reali condizioni di lavorazione siano ancora le stesse riportate in banca dati.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del mantenimento delle proprietà antivibranti di supporti, impugnature e/o sedili oggetto della precedente valutazione, e che gli stessi siano conformi a quanto riportato dal costruttore nel manuale di istruzioni ed uso o in banca dati.
L’aggiornamento della valutazione del rischio vibrazioni dopo quattro anni dovrà pertanto riportare le eventuali azioni di miglioramento evidenziate al seguito del riesame. Qualora si riscontri che le condizioni espositive siano rimaste immutate l'aggiornamento dovrà contenere la dichiarazione, a firma del datore di lavoro, che tutte le variabili che possono condurre a un incremento del rischio sono rimaste immutate; si ritiene inoltre che debba essere allegata, all’aggiornamento del DVR, anche la documentazione necessaria alla verifica di tale dichiarazione come ad esempio un elenco degli interventi di manutenzione effettuati sulle attrezzature e sulle postazioni di lavoro, la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti ergonomici, l'assenza di patologie o disturbi associati all'esposizione.