I valori di azione e i valori limite prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III non sono in genere idonei a tutelare lavoratori in condizioni di particolare suscettibilità individuale agli effetti dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
I lavoratori particolarmente sensibili al rischio da vibrazioni, citati all’art. 202, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono:
· minori (L. 977/67 e s.m.i.)
· le lavoratrici in gravidanza, post gravidanza e in allattamento (D.Lgs. 151/2001);
· lavoratori affetti da patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, o sottoposti a terapie oppure portatori di condizioni di ipersuscettibilità individuale.
Tra queste si segnalano:
Soggetti portatori di protesi esterne o interne (eccetto protesi dentarie) es.: viti, placche, protesi colonna vertebrale etc.
Soggetti portatori di pacemaker o dispositivi elettronici impiantati;(le vibrazioni soprattutto se a carattere impulsivo possono creare malfunzionamenti di detti dispositivi).
Persone affette da patologie o disturbi degli apparati cardiovascolare, neurologico e muscolo-scheletrico che possono essere aggravati dall’esposizione a vibrazioni mano-braccio (Vedi FAQ A.1).
Persone affette da patologie o disturbi degli apparati cardiovascolare, neurologico e muscolo-scheletrico che possono essere aggravati dall’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (Vedi FAQ A.1).
Persone sottoposte a recente intervento chirurgico di qualsiasi tipo.
Assunzione di farmaci con effetti cardiocircolatori o neurologici avversi.
Abitudine e/o abuso di sostanze voluttuarie (fumo, alcool, stupefacenti).
Sindromi metaboliche, obesità o soggetti in sovrappeso severo.
Grave miopia, in relazione al possibile distacco retinico in presenza di WBV impulsive o impatti ripetuti . E' da tener presente ai fini della valutazione del rischio specifico che la frequenza di risonanza del bulbo oculare dell'essere umano è compresa tra 20 e 25 Hz con un fattore di amplificazione del movimento del bulbo oculare intorno a 1.23.
Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà, in collaborazione con il medico competente, l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili.
E' invece compito esclusivo del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati a visita medica ipersensibili al rischio.
Sarà infine compito e cura del DL prevedere una formazione aziendale , di concerto con il MC, in merito alle condizioni di suscettibilità individuale ed ai fattori che incrementano il rischio espositivo individuale, al fine di rendere tutte le lavoratrici ed i lavoratori capaci di riconoscere l'eventuale insorgenza nel tempo di una condizione di suscettibilità individuale e poter attuare le misure di tutela predisposte per i soggetti sensibili, di concerto con il medico competente.