L’art.190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2 e il comma 5 dell’art.29 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale 30/11/2012.
Richiamato che la redazione dei Documenti, seguendo le procedure standardizzate, è una opportunità e non un obbligo, resta il fatto che anche per questa modalità di redazione del Documento il DM 30/11/2012 stabilisce che “Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, …”.
In definitiva, alle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (e non ricadenti nelle casistiche previste all’art. 21, D.Lgs.81/2008), è richiesto di disporre di un Documento di valutazione dei rischi con l’approfondimento relativo al rumore realizzato con le modalità previste dal Capo II del Titolo VIII, D.Lgs.81/2008.