Mentre nel caso di LEX superiori a 85 dB(A) e/o Lpicco,C superiori a 137 dB(C), il comma 2 dell’art192 del D.Lgs.81/2008 (penalmente sanzionato) esplicita l’obbligo a programmare ed attuare le misure tecniche e organizzative tecnicamente disponibili, per livelli di rischio inferiori a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1.
Per richiedere misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di azione si ritiene possano essere effettuate prescrizioni ai sensi dell’art.190, comma 5 del D.Lgs.81/2008, in combinato a quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi non abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).