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C.22 Quali criteri per la stima preventiva dell'esposizione sonora mediante uso di banche dati ai sensi del comma 5-bis dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08?

Il comma 5-bis dell’art.190 del D.Lgs.81/2008 può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre di una previsione dei livelli di rumore e si è nell’impossibilità di misurarli.

Si osservi che le banche dati di cui si tratta sono relative ai valori di emissione e non a quelli di esposizione.

Il caso più proprio di corretto utilizzo delle banche dati previste in questo comma è quello in fase di redazione del PSC, in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore. Altri utilizzi pertinenti sono per prevedere quali livelli di rumore saranno presenti nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una sua ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione approfondita.

Viceversa l’impiego delle banche dati per redigere il POS è in genere un impiego improprio, in quanto ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature o per l’elaborazione del DUVRI, in quanto il committente si interfaccia con aziende definite, che debbono disporre dei dati misurati della rumorosità nelle effettive condizioni operative.

 

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