Il comma 5-bis dell’art.190 del D.Lgs.81/2008 può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre di una previsione dei livelli di rumore e si è nell’impossibilità di misurarli.
Si osservi che le banche dati di cui si tratta sono relative ai valori di emissione e non a quelli di esposizione.
Il caso più proprio di corretto utilizzo delle banche dati previste in questo comma è quello in fase di redazione del PSC, in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore. Altri utilizzi pertinenti sono per prevedere quali livelli di rumore saranno presenti nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una sua ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione approfondita.
Viceversa l’impiego delle banche dati per redigere il POS è in genere un impiego improprio, in quanto ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature o per l’elaborazione del DUVRI, in quanto il committente si interfaccia con aziende definite, che debbono disporre dei dati misurati della rumorosità nelle effettive condizioni operative.