I livelli di esposizione sonora in questo tipo di ambienti non dovrebbero mai essere di entità tale da causare danni all’apparato uditivo, pertanto non è generalmente appropriato utilizzare i criteri valutativi prescritti dal D.Lgs.81/2008 al titolo VIII Capo II, basati sulla valutazione del LEX ed il confronto con i valori limite di esposizione, valevoli per la prevenzione degli effetti uditivi del rumore. Per tale tipologia di ambienti– quale requisito minimo - dovrebbe essere in primo luogo verificato che il livello LAeq in qualsia area accessibile ai lavoratori ed in qualsiasi condizione di lavoro si mantenga sempre inferiore la valore di 80 dB(A).
La valutazione del rischio rumore per questo tipo di ambienti va inquadrata nell’ambito della prevenzione dell’insorgenza di effetti extra uditivi, quali fenomeni di disturbo (annoyance) e di disagio, che possono avere importanti effetti sulla salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda il rischio rumore nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 (art. 15, comma 1, lettera c) dichiara preliminarmente l’esigenza della “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, nonché alla lettera d "rispetto dei principi ergonomici … nella concezione dei posti di lavoro, ...".
Inoltre, l’art. 63 dello stesso D.Lgs.81/2008 ed il punto 1.3.1 del relativo Allegato IV precisano che i luoghi di lavoro, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, devono essere provvisti di un isolamento acustico sufficiente tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività dei lavoratori.
Tutto questo dà così valore alle indicazioni fornite dalle norme tecniche, dalle buone prassi, dalle linee guida e dalla letteratura pertinente.
Il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il 28 novembre 2012: Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro: Manuale operativo a cura di Coordinamento Tecnico Regioni – INAIL richiama proprio tali requisiti prestazionali ed in particolare i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”, ai fini della valutazione del rischio rumore in relazione alle strutture sanitarie, negli uffici, nelle attività di laboratorio.
Il Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”, in relazione allo stato dell’arte degli standard di buona tecnica in materia.
In particolare, il Decreto 11 gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.
Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
I descrittori acustici da utilizzare sono:
Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.
In Allegato 3 si riporta un estratto dei requisiti acustici della norma 11367.
Allegato 3 Requisiti acustici degli ambienti ad uso ospedali, case di cura e scuole
Per questa categoria di ambienti di lavoro ill Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi” (CAM) fissa obiettivi acustici da rispettare per tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione. In particolare, il decreto CAM prevede per le strutture sanitarie il rispetto del livello di “prestazione superiore” in riferimento al prospetto A.1 dell’appendice A della norma UNI 11367:2010. Devono essere altresì rispettati i valori relativi alla «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367:2010.
Estratti: Norma UNI 11367:2010
APPENDICE A Valori di riferimento per i requisiti acustici di ospedali e scuole
prospetto A.1 Requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole
|
Prestazione di base |
Prestazione superiore |
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w [dB] |
38 |
43 |
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R’w [dB] |
50 |
56 |
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB] |
63 |
53 |
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] |
32 |
28 |
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, Lid in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] |
39 |
34 |
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] |
50 |
55 |
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni i fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] |
45 |
50 |
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB] |
63 |
53 |
Nota 1 Il livello sonoro immesso da un impianto a servizio di una camera di degenza, di un aula o di aule polifunzionali separate da strutture mobili, deve essere valutato all’interno di ambienti acusticamente verificabili diversi dall’ambiente servito.
Nota 2 Non sono stati definiti valori di riferimento per il livello sonoro al calpestio di ambienti adiacenti all’interno della stessa unità immobiliare, poiché è prassi attualmente molto diffusa realizzare solai con massetto di ripartizione continuo: e per queste tipologie costruttive i dati attualmente disponibili non consentono di stabilire criteri condivisi.