I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore (vedi A.2), citati all’art.190, comma 1, lettera c), del D.Lgs.81/2008 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica, sono:
i minori (L.977/67 e s.m.)
lavoratrici in gravidanza (D.Lgs.151/2001). Si ricorda che ai sensi della vigente normativa di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs.151/2001 è vietata l’esposizione delle donne in gravidanza a livelli LEX superiori a 85 dB(A). Si fa presente che tale livello si riferisce all’esposizione all’orecchio della lavoratrice in assenza di otoprotettori indossati. Gli otoprotettori non sono idonei a tutelare dagli effetti avversi che l'esposizione al rumore ha sulla gestazione e sul feto. Vi è evidenza, in studi su donne esposte professionalmente al rumore (80 dB(A) per 8h/die) di riduzione del peso fetale alla nascita e della durata media della gravidanza. È stata altresì riportata una correlazione tra esposizione a rumore durante la gravidanza e riduzione della capacitaÃÂÅ’€ uditiva dei neonati alle alte frequenze.
lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale al rumore in ragione di patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, di terapie o in presenza di alti fattori .(FAQ A.2).
IlIl personale qualificato che effettua la valutazione indicherà, in collaborazione con il medico competente, l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili.
Sarà invece compito esclusivo del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori ipersensibili al rischio.
I lavoratori dovranno infine essere formati sulle condizioni di suscettibilita' individuale al rumore, al fine di poter riconoscere l'insorgenza di condizioni di suscettibilità individuale e richiedere l'attivazione delle appropriate misure di tutela, di concerto con il Medico Competente.