No, non è sempre necessario.
Nell’ambito della valutazione di cui agli articoli 28, 180 e 190 del D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione a rumore e, se fondatamente ritiene che i valori inferiori di azione di cui all’art. 189 non sono superati, può evitare di ricorrere alle misurazioni. In tal caso, è necessario supportare questa scelta tramite il ricorso a una o più delle seguenti fonti informative:
banche dati accreditate;
dati di emissione forniti dal costruttore
linee guida, circolari ministeriali o regionali;
valutazioni del rischio effettuate presso aziende simili dello stesso comparto.
In tali circostanze l'effettuazione di misurazioni specifiche non è cogente; la scelta di effettuare o meno misurazioni specifiche scaturisce da esigenze di conseguimento di obiettivi acustici previsti per la specifica attività lavorativa, anche tenendo conto dei rischi extra - uditivi del rumore, qualora si evidenzino criticità al riguardo (vedi FAQ A.2, C.16-C.20).
Nell’allegato 1 si individuano una serie di attività che generalmente non comportano il superamento dei valori inferiori di azione cui al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II, per le quali l’obbligo della valutazione del rumore con misurazioni strumentali non è cogente; si riportano inoltre attività per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un inquadramento predefinito e attività che generalmente comportano il superamento dei valori inferiori di azione cui al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II. Tale elenco è tratto dalle Linee guida per la valutazione del rischio rumore Ispesl – Regioni del 2005.
ELENCHI DI ATTIVITÀ E MANSIONI con livelli espositivi tipicamente inferiori ai valori di azione prescritti dal
D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II
Il presente elenco vuole avere un carattere indicativo: resta ferma la responsabilità del datore di lavoro nello stabilire se, nello specifico caso, i livelli di esposizione al possano ragionevolmente ritenersi inferiori ai valori di azione prescritti dal D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II
Attività che generalmente non comportano il superamento dei valori inferiori di azione cui al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II e per le quali generalmente non ricorre l’obbligo della valutazione del rumore con misurazioni strumentali |
Attività per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un inquadramento predefinito |
Attività che generalmente comportano il superamento dei valori inferiori di azione cui al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II e per le quali generalmente ricorre l’obbligo della valutazione del rumore con misurazioni strumentali |
ABBIGLIAMENTO |
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ACCONCIATORI ED ESTETISTI |
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AGROALIMENTARE |
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ARTISTICO |
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AUTOTRASPORTI |
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CERAMICA E VETRO |
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CHIMICA |
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COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI |
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EDILIZIA |
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GRAFICA E FOTOGRAFI |
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LEGNO |
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SERVIZI , TURISMO, SPETTACOLO |
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