L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 prevede la valutazione di “…tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…”. Di conseguenza, in tutti i casi nei quali il processo lavorativo o la mansione comportino una significativa esposizione del lavoratore alla radiazione solare, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione dei rischi specifica e procedere alla messa in atto di adeguate misure di prevenzione e protezione.
La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I del D.lgs. 81/2008 ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili, come illustrato alle sezioni C e D; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi (sezione D).
Si dovrà altresì adempiere agli obblighi previsti dagli art. 36 (Informazione ai lavoratori), 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008, come illustrato nelle FAQ D.7 E D.8.