Per limiti di accettabilità delle quantità microclimatiche si intendono restrizioni tali da incidere sull’applicazione dei metodi e criteri di valutazione dell’esposizione. In tal senso si possono escludere dalla trattazione gli ambienti “severi” in quanto la valutazione è subordinata a vincoli sui parametri microclimatici determinati dal ciclo produttivo.
Per gli ambienti moderabili esistono diversi riferimenti normativi che entrano nel merito dei criteri di accettabilità delle quantità microclimatiche sostanzialmente con due finalità: garantire un adeguato livello di qualità dell’ambiente oppure per questioni di efficienza e risparmio energetico.
Il DPR 16 aprile 2013, n. 74 [6] fornisce, per quanto riguarda l’ambiente termico le seguenti indicazioni:
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati
di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Sono esclusi edifici con specifica destinazione d’uso (edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, piscine, saune e assimilabili - si rimanda al DPR 16 aprile 2013, n. 74 per eventuali approfondimenti.
Per gli ambienti scolastici e per le strutture sanitarie bisognerà anche tener conto di due specifiche norme di legge:
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” [7];
Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 37 [8].
Le Linee Guida del 2006 “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” [38], forniscono indicazioni su temperatura, umidità e velocità dell’aria in funzione della categoria di edificio tra: “locali di pubblico spettacolo, attività ricreative e associative”, “locali adibiti ad attività commerciali e assimilabili”, “edifici scolastici”, “edifici adibiti ad attività sanitarie, ospedaliere e veterinarie”, “ambienti industriali, locali ausiliari e uffici”.
Il Decreto 11 ottobre 2017 [5] (CAM) indica che al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termoigrometrico bisogna garantire condizioni conformi almeno alla categoria B secondo la norma UNI EN ISO 7730:2005 [9] in termini di PMV (Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti).
I riferimenti normativi e tecnici citati definiscono indicazioni e/o vincoli su uno o più parametri microclimatici. Tuttavia si osserva che, nel rispetto di tali indicazioni, il modello di Fanger oggetto della norma UNI EN ISO 7730 [9] resta lo strumento più completo e collaudato attualmente a disposizione nella valutazione dell’ambiente termico.