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E.2 In quali casi e' appropriato che la valutazione sia eseguita in riferimento al Titolo VIII, ed in quali in riferimento al Titolo II (e all'Allegato IV) del D.Lgs. 81/2008?

Ambienti moderabili

La valutazione va eseguita in riferimento alle indicazioni contenute nel Titolo II art. 63 e nell’Allegato IV del D. Lgs 81/2008 [1] quando la realizzazione di condizioni di comfort nell’ambiente in esame risulta realisticamente perseguibile (ambienti “moderabili”).

In queste condizioni il microclima è un agente di discomfort e l’obiettivo del processo di valutazione è il raggiungimento di uno stato di benessere termico che contribuisce ad un più generale stato di benessere psicofisico per i lavoratori esposti.

Nel caso in cui risulti realisticamente impossibile dotare l’intero luogo di lavoro di impianti tecnologici per la realizzazione della condizione di comfort dovrà essere considerata la possibilità di realizzare tali condizioni in sezioni localizzate dell’intero luogo di lavoro, privilegiando le postazioni di lavoro fisse.

Va ricordato che, sebbene i fattori termo-igrometrici siano unanimemente riconosciuti come fra i più rilevanti, al benessere psico-fisico contribuiscono molti altri fattori sia di tipo fisico (rumore, illuminazione ....) sia di tipo psicosociale, quali impegno dell’attività lavorativa, responsabilità e accuratezza richiesta dal compito, sensibilità personale, ecc. Scostamenti significativi dalle condizioni ottimali di questi fattori possono essere percepiti con manifestazioni di disagio. E’ noto inoltre come negli ambienti indoor possano presentarsi patologie che presentano sintomi aspecifici acuti e ripetitivi, non correlabili ad un preciso agente contaminante, ma di cui il microclima potrebbe essere una concausa (Sick Building Syndrome – Sindrome da Edificio Malato).

E’ comunque necessario che anche negli ambienti di lavoro dove si realizzano di norma condizioni di comfort venga prestata attenzione nel caso in cui ci si discosti, anche solo temporaneamente, dalle condizioni di comfort, come nel caso di ondate di calore o di freddo e guasti o malfunzionamenti degli impianti. Fermo restando che il datore di lavoro dovrà provvedere a ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di comfort, nel caso di presenza di lavoratori in condizioni di elevata suscettibilità al rischio termico sarà necessario coinvolgere il medico competente/curante per l’adozione di misure temporanee in attesa del ripristino del buon funzionamento degli impianti e delle condizioni di comfort.

E’ in genere opportuno che la valutazione del microclima preveda procedure ad hoc da mettere in atto per la prevenzione di effetti sulla salute e sulla sicurezza legati all'insorgenza di condizioni microclimatiche critiche anche in ambienti moderabili ove tipicamente possono lavorare soggetti in condizioni individuali di suscettibilità al rischio termico. (es. trasporti, terziario, logistica, commercio etc) (vedi FAQ C.2 e C.3).

Ambienti vincolati

La valutazione va eseguita in riferimento alle indicazioni contenute al capo I del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 quando la realizzazione di condizioni di comfort risulta realisticamente non perseguibile (ambienti vincolati).

Non essendo previsto nel Titolo VIII un Capo specifico per il microclima, normativamente occorre considerare quanto richiesto dall’intero Capo I, ossia la finalità della valutazione del rischio, che deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (art. 182 comma 1), l’attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183), gli obblighi di informazione e formazione (art. 184), la sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria di rischio (artt. 185 e 186).

 

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