Nel caso di interferenza di lavorazioni tra più datori di lavoro, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle diverse attività lavorative al fine di mettere in atto misure adeguate per prevenire l’insorgenza di situazioni di rischio per tutti lavoratori, fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavoratori in appalto opereranno e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare. L’interferenza tra le lavorazioni è da intendersi sia spaziale sia temporale, e riguarda anche le condizioni ambientali microclimatiche in cui i lavoratori in appalto sono chiamati a lavorare.
Come per tutti gli agenti di rischio occorre distinguere due casi:
Per i lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, il rischio di esposizione al microclima deve essere gestito attraverso la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
Nel caso di interferenza di lavorazioni in un cantiere, Titolo IV del D.lgs. 81/2008, il rischio di esposizione microclima deve essere valutato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto da parte del Coordinatore per la sicurezza, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto dal datore di lavoro della ditta in appalto.
In entrambi i casi il DL committente dovrà fornire al DL appaltante tutte le informazioni utili alla valutazione e prevenzione mettendo comunque a disposizione luoghi di lavoro che presentino caratteristiche di salute e sicurezza.
Nel primo caso il committente dovrà fornire dettagliate indicazioni in merito all’eventuale rischio microclima degli ambienti di lavoro presso i quali si svolgerà l’appalto (presenza o meno di impianti per la climatizzazione, di particolari vincoli microclimatici legati alla attività produttiva, necessità lavorative che possono incidere sul dispendio metabolico, necessità di indossare DPI specifici, …) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, mettendo in atto tutte le misure preventive di propria competenza. Di tale processo, valutativo e decisionale dovrà essere trovato formale riscontro nel DUVRI, elaborato dal datore di lavoro della ditta committente e sottoscritto da tutti i datori di lavoro che interverranno nell’appalto.
Nelle attività ricadenti nel Titolo IV “Cantieri”, definite all’Allegato X del D.lgs. 81/2008, il Coordinatore per la progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima; in questo comparto riveste particolare importanza il rischio microclimatico nelle lavorazioni all’aperto, legato anche a ondate di calore estivo o ad inverni rigidi. Ad es. occorrerà verificare che vi possano essere a disposizione luoghi di ristoro adeguati per le pause contro il clima rigido invernale, o che in caso di ondate di calore estive si possano variare l’inizio delle lavorazioni e la durata delle pause. Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) dovrà adottare le misure previste nel PSC allo sviluppo temporale del cantiere, anche in relazione all’agente microclima. I datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere all’interno dei propri POS le misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere (idoneità dei DPI alla stagione in corso, possibilità di pause, o anticipo/posticipo delle lavorazioni, fornitura di bevande, accesso all'ombra etc., vedi FAQ D.5).