Gli obblighi dei fabbricanti (che la legge associa a quelli dei fornitori) sono di produrre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In generale i costruttori debbono immettere sul mercato attrezzature che rispettino i RES dell’allegato 1 della nuova direttiva macchine (recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010) e “non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”.
In merito alle vibrazioni e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far sì che:
- la macchina sia progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni emesse siano ridotti al livello minimo, in particolare alla fonte, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi (punto 1.5.9 dell’Allegato 1 della nuova direttiva macchine);
- il sedile deve essere progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragionevolmente possibile (punto 1.1.8. dell’Allegato 1 della nuova direttiva macchine);
- nelle istruzioni per l’uso vanno infine indicate (punto 3.6.3.1. dell’Allegato 1 della nuova direttiva macchine), precisando l’incertezza di misura:
o per HAV il valore di awsumquando superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre indicarlo;
o per WBV il valore di awmax quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo.