Attività lavorative che comportano l’impiego di strumenti vibranti, anche con esposizioni a un valore inferiore a quello che fa scattare l’azione, non escludono rischi di lesioni o traumi associati alle vibrazioni, soprattutto se l’esposizione avviene in presenza di importanti cofattori di rischio, quali elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, basse temperature o in presenza di particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio. (C.15) Si ricorda in merito che nel caso delle vibrazioni i valori di azione non possono essere considerati "livelli di sicurezza" e che le condizioni e le modalità espositive dovranno sempre essere prese attentamente in considerazione ai fini della valutazione del rischio, come prescritto dalla normativa vigente, anche se i valori di esposizione giornalieri dovessero risultare inferiori ai valori di azione. I principali elementi da valutare al riguardo nell’ambito del rapporto di valutazione dei rischi da vibrazioni e che andranno tenuti sotto controllo mediante la predisposizione di idonee procedure di acquisto, manutenzione e gestione dei macchinari sul luogo di lavoro nei quattro anni che intercorrono tra una valutazione e la successiva, sono indicati alla FAQ C.2; C.15