L’obbligo da parte del Datore di lavoro di provvedere alla informazione/formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all’art.180 del D.Lgs. 81/2008 (comprese le vibrazioni), è previsto dall’art.184 dello stesso decreto. Nel caso delle vibrazioni, differentemente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.
Si fornisce pertanto l’indicazione che l’obbligo della informazione/formazione degli esposti a vibrazioni debba concretizzarsi quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.