Tutte le attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto sono svolte in presenza di vibrazioni.
Pertanto, anche se le esposizioni giornaliere risultano inferiori al valore di azione, come dovrebbe avvenire nella maggior parte dei casi, la valutazione del rischio dovrà porre particolare attenzione a:
- adeguatezza delle cabine di guida in relazione al mantenimento di posizioni sedute prolungate in posture forzate o scorrette;
- torsioni frequenti della colonna vertebrale, necessita' di assumere posizioni con il capo girato, problemi legati alla visibilità etc.;
- sollevamento o movimentazione di materiale in presenza di vibrazioni (ad esempio, nel caso di lavorazioni a bordo di navi, pescherecci, su piattaforme o su mezzi di trasporto);
- movimenti imprevisti e necessità di mantenere l’equilibrio in presenza di vibrazioni (come ad esempio per il personale viaggiante a bordo di mezzi di trasporto, lavorazioni a bordo di imbarcazioni e pescherecci etc.).
Si fa inoltre presente che la normativa di riferimento ai fini della valutazione dei requisiti ergonomici delle vibrazioni a bordo navi passeggeri e mercantili è la ISO 20283-5:2016 “Mechanical vibration — Measurement of vibration on ships —Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on passenger and merchant ships”. Tale norma fissa criteri valutativi e requisiti minimi da rispettare in fase progettuale per tre differenti tipologie di vibrazioni a bordo delle imbarcazioni:
- Vibrazioni Strutturali: Part 2 “Measurement of structural vibration”;
- Macchinari di bordo: Part 3 “Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment”;
- Motori sala macchine: Part 4 “Measurement and evaluation of vibration of the ship propulsion machinery.
Per quanto riguarda le vibrazioni a bordo dei treni si richiama la DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2011 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2011/291/UE) che al punto 4.2.9.1.5 specifica quanto segue:
Sedile del macchinista
Il sedile del macchinista deve essere progettato in modo da consentirgli l’espletamento di tutte le normali funzioni di guida in posizione seduta, considerando le sue misure antropometriche stabilite nell’allegato E. Deve consentire la postura corretta del macchinista da un punto di vista fisiologico.
Il macchinista deve poter regolare la posizione del sedile in modo da soddisfare i requisiti per la posizione di riferimento degli occhi per la visibilità esterna definiti al punto 4.2.9.1.3.1.
Il sedile non deve ostruire la via di fuga del macchinista in caso di emergenza.
La progettazione del sedile deve tener conto di aspetti ergonomici e sanitari, del montaggio e dell’uso da parte del macchinista.
Il montaggio del sedile del macchinista nelle locomotive e nelle carrozze pilota destinate a essere utilizzate in un composizione di treno con locomotiva deve consentire la regolazione per ottenere lo spazio libero necessario per la posizione eretta di guida. Tenuto conto di tali indirizzi, in relazione ai requisiti ergonomici e sanitari, un requisito minimo da perseguirsi nell'ambito della valutazione del rischio vibrazioni al posto di guida del macchinista è il conseguimento di valori espositivi WBV inferiori ai valori di azione fissati dalla Direttiva Europea Vibrazioni in qualsiasi condizione di esercizio , sia in termini di A8 (0.5 m/s2) che in termini di VDV (9.1 m/s4).