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C.6 Come deve essere eseguita la valutazione del rischio vibrazioni nelle aziende che non hanno lavoratori esposti a livelli superiori al valore di azione?

Lavorazioni con macchinari che espongano a livelli di esposizione di valore inferiore a quello che fa scattare l’azione non escludono rischi di insorgenza  di lesioni o traumi indotti da vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero, soprattutto se in  presenza di importanti cofattori di rischio, quali, nel caso di esposizione al sistema mano braccio, elevate forze di prensione o di spinta, sforzo muscolare, basse temperature, vibrazioni impulsive ed urti ripetuti  e nel caso di vibrazioni trasmesse al corpo intero presenza di vibrazioni impulsive, posture avverse, movimentazione dei carichi in presenza di vibrazioni, freddo e umidità.

Inoltre, esposizioni inferiori ai valori di azione possono comunque indurre effetti nocivi sulla salute in presenza di particolari condizioni di suscettibilità individuale al rischio: i valori di azione in genere non possono essere considerati protettivi per i soggetti sensibili (FAQ A.2; A.4; C.11)

I valori di azione non possono pertanto essere considerati "livelli di sicurezza" e le condizioni e modalità espositive dovranno sempre essere prese attentamente in considerazione ai fini della valutazione del rischio.

È sempre da tenere presente che i fattori che concorrono a incrementare il rischio espositivo non sono presi in considerazione nella valutazione del descrittore A8 (accelerazione ponderata in frequenza riferita ad otto ore di lavoro) utilizzato per il confronto con i valori di azione/limite; detti fattori devono essere obbligatoriamente considerati nella valutazione del rischio, come prescritto dalla normativa.

È da considerare al riguardo che la normativa impone ai datori di lavoro l’obbligo di considerare - in sede di valutazione del rischio - la possibilità di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, i rischi associati alle vibrazioni, anche se non sono superati i valori di azione. Il superamento dei valori di azione implica l’obbligo attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti. (vedi FAQ C.2)

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