La finalità principale della valutazione del rischio vibrazioni è l’individuazione delle appropriate misure da intraprendere per prevenire o controllare in maniera adeguata i rischi associati all’esposizione degli arti superiori e del corpo intero alle vibrazioni (FAQ A.1, A.2).
Infatti l'art. 202 del D.lgvo 81/08 “valutazione dei rischi” prescrive in merito al comma 1 che : nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti."
Nel caso delle vibrazioni meccaniche è in genere possibile acquisire dati adeguati ai fini della valutazione dei rischi senza effettuare alcuna misurazione. Si specifica al riguardo che la misurazione delle vibrazioni sul posto di lavoro può essere complessa e costosa, e richiede sempre personale altamente specializzato. Il costo della misura è solo in minima parte imputabile al costo intrinseco dello strumento di misura, ma è dovuto soprattutto alla complessità dell'effettuazione delle misure in campo, che richiede in genere l'allestimento di campi prova ad hoc che consentano di effettuare misurazioni in condizioni simulate e controllate, evitando artefatti ed interferenze che tipicamente avvengono nel corso delle reali lavorazioni, nonché la ripetizione delle misurazioni in diverse modalità operative rappresentative dei diversi cicli di lavoro e delle diverse lavorazioni. (vedi FAQ B.4). Qualora ciò non sia realizzato le misure possono essere affette da incertezze elevate e non quantificabili, e soprattutto possono non essere significative ai fini della predisposizione di idonee misura di tutela.
L’art. 202 “Valutazione dei rischi” del D.Lgs. 81/08, al comma 2 recita al riguardo : “Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL (nd.r. leggasi INAIL) o delle regioni (n.d.r tali banche dati sono disponibili on line sul sito del Portale Agenti Fisici) o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.”
La misurazione dei valori di accelerazione ai fini della valutazione del rischio vibrazioni va eseguita in tutti quei casi in cui non sia possibile utilizzare i dati reperibili nella BDV o i dati di emissione forniti dal produttore ai fini di una corretta prevenzione del rischio vibrazioni. Puo' in genere essere richiesta l'effettuazione di misurazioni ai fini della valutazione specifica del rischio richiesta dal MC per una specifica condizione di suscettibilità individuale, (FAQ A.2), o in fase di collaudo di nuovi macchinari, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti in sede di capitolato, o a seguito di importanti modifiche apportate al macchinario che possano avere influito sulle vibrazioni trasmesse dal macchinario (es.: sedili, ammortizzatori, attrezzi di lavoro collegati) e nel caso ridefinirne programmazione e specificità.
Le fonti utilizzabili per la valutazione del rischio sono dunque:
a) le banche dati vibrazioni INAIL e regioni, reperibili nel Portale Agenti Fisici (PAF) all’indirizzo https://www.portaleagentifisici.it, che contengono sia i dati misurati sul campo che i dati di certificazione dei costruttori di utensili che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) e macchine che trasmettono vibrazioni al corpo intero (WBV);
b) i dati di certificazione dei costruttori di utensili e macchine vibranti, reperibili nei manuali di uso e manutenzione secondo gli obblighi previsti dalla direttiva macchine D.Lgs.17/2010 e dalle direttive di prodotto;
c) la misurazione, effettuata secondo le indicazioni delle norme UNI EN ISO 5349 per le vibrazioni HAV e della norma UNI ISO 2631-1 per le WBV.
Si ricorda infine che la sola valutazione dell’esposizione, indipendentemente dalla modalita' di valutazione dell'esposizione utilizzata, per quanto accurata e precisa, non è di per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture , impatti, modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che si effettua a partire dall'osservazione diretta delle condizioni di lavoro. (VEDI FAQ C.2; C.12)