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B. 5.1 Secondo quali criteri di accettabilita' devono essere effettuate le misure ai fini della valutazione del rischio?

Per le stime di rischio effettuate mediante misurazione in campo, fermo restando che esse vanno effettuate da personale qualificato con attrezzature e metodologie adeguate, si ricorda che queste devono essere  rappresentative delle differenti condizioni di impiego del macchinario ipotizzabili e dei diversi cicli di lavoro, al fine di poter individuare le appropriate misure di tutela per ciascun ciclo o modalità espositiva, indipendentemente dalla condizione che verrà poi assunta ai fini dell'attribuzione della pertinente fascia di rischio mediante il descrittore A8 (C.9).

Le misure ai fini della valutazione del rischio ai sensi del D.lgs 81/08 Titolo VIII Capo III vanno effettuate sempre su macchinari in buone condizioni di manutenzione, essendo l'effettuazione di una corretta manutenzione del macchinario condizione imprescindibile ai fini della valutazione del rischio.

I risultati delle misure andrebbero sempre confrontati con i dati di emissione forniti dal fabbricante e con i dati presenti in banca dati vibrazioni del Portale Agenti Fisici per macchinari di simile tipologia. Considerato che la finalità principale della valutazione del rischio è la riduzione dello stesso,  qualora dai risultati  delle misure dovesse emergere  che i livelli espositivi siano in eccesso rispetto alle vibrazioni dichiarate dal costruttore o presenti in banca dati vibrazioni del Portale Agenti Fisici per analoghi macchinari, sarà indispensabile valutare i motivi di tale discrepanza, e se gli stessi siano riconducibili a carenze nelle condizioni di manutenzione o impiego del macchinario. In tal caso si dovrà procedere alla appropriata regolazione o revisione del macchinario e prevedere di ripetere la misura solo una volta che il macchinario si usato nelle condizioni appropriate. E' questo il caso ad esempio di mezzi con sedili non regolati in maniera appropriata in relazione al peso del conducente. Le misure vanno effettuate con sedili in buone condizioni manutentive e regolati in maniera appropriata in relazione al peso ed all'altezza del conducente, che dovrà essere adeguatamente formato sulle corrette modalità di regolazione del sedile.

Anche qualora i valori di misura siano significativamente inferiori ai valori dichiarati dal costruttore o riportati in banca dati, è necessario valutare le cause delle differenze riscontrate, soprattutto ai fini di verificare la correttezza delle misure effettuate.

La relazione tecnica  a supporto della valutazione del rischio dovrà sempre dettagliare sia le condizioni di impiego del macchinario, sia le condizioni manutentive del parco macchine verificate nel corso  delle misurazioni  e specificare quali protocolli  siano in essere o siano stati predisposti per garantire il mantenimento delle vibrazioni ai livelli riscontrati all'atto delle misure.(C.1;C12).

Si ricorda infine che la sola misurazione dell’esposizione, per quanto accurata e precisa, non è di per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario prendere in esame altri importanti fattori, quali posture e modalità espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, che richiedono un'attenta analisi  delle condizioni di lavoro. (VEDI FAQ C.1; C.12).

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