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In quali casi e' necessario effettuare specifica informazione / formazione (D.3.1)?

In base all’art. 37 del D.lgs. 81/08, ai relativi Accordi Stato Regione sulla formazione e all’art. 184 del D.lgs. 81/08, tutti i lavoratori devono essere formati in merito ai rischi della propria professione.

La formazione viene attivata per quei lavoratori che possono risultare esposti a livelli superiori a quelli previsti per il pubblico e, in ogni caso, indipendentemente dal carattere professionale o meno dell’esposizione, in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre interferenze elettromagnetiche su dispositivi medici impiantati.

In particolare, con la riscrittura del Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/08 è stato introdotto un nuovo specifico articolo (il 210-bis) dedicato proprio alla “informazione e formazione dei lavoratori” in cui sono specificati i contenuti a cui porre maggior riguardo sulla formazione che deve essere garantita dal Datore di Lavoro ai lavoratori e, si sottolinea, ai loro rappresentanti (RLS), che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro.

L’informazione e la formazione necessarie da fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti in base al risultato della valutazione dei rischi devono riguardare in particolar modo:

1.    gli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; 

2.    la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

3.    la possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

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