Ai fini della valutazione del rischio CEM, così come avviene per qualsiasi altro fattore di rischio, è necessario tenere conto dell’incertezza di misura, in quanto questa è fondamentale per determinare se e in che misura il risultato di una particolare valutazione sia conforme o non conforme ai limiti fissati dalla normativa pertinente.
Idealmente l’incertezza complessiva dovrebbe essere minore della differenza tra il valore misurato e/o calcolato e il pertinente valore limite. Se l’incertezza è molto elevata, la valutazione di conformità o di non conformità di un valore di esposizione rispetto a un limite sarà tanto meno affidabile quanto più il valore di esposizione misurato è prossimo al valore limite.
Una volta determinata l’incertezza estesa della valutazione, data dal prodotto dell’incertezza totale e di un fattore di copertura K pari a 2, corrispondente ad un intervallo di fiducia pari al 95% (Nota 1), è necessario definire ed adottare specifiche regole nei casi in cui non può essere presa una decisione certa di conformità o non conformità rispetto ai limiti di legge, per esempio quando il valore limite cade all’interno dell’intervallo di fiducia (Nota 1) associato al risultato.
A tal fine le norme di prodotto CEI/CENELEC adottano in genere il criterio per cui i risultati delle misurazioni possono essere comparati direttamente con i pertinenti valori limite (ICNIRP 98 popolazione o Valori di Azione per i lavoratori), a condizione che non sia superato un determinato livello massimo di incertezza estesa. Se tale livello massimo viene superato, l’incertezza è compresa direttamente nelle misurazioni o nei valori limite per rendere più severi i criteri di conformità e compensare l’incertezza eccessiva.
La norma CEI EN 62311 “Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base di esposizione a campi elettromagnetici” adotta in merito il criterio che se l’incertezza estesa è inferiore al 30% del valore misurato, il valore misurato Vmdi campo elettrico o magnetico può essere confrontato direttamente con il limite applicabile Vlimai fini della valutazione di conformità, sia esso valore di azione per i lavoratori o livello di riferimento popolazione generale.
Viceversa, se l’incertezza effettiva della valutazione è superiore al 30%, al risultato della valutazione deve essere aggiunto un valore di penalizzazione prima di effettuare il confronto con il valore limite. Ciò equivale ad applicare una riduzione del valore del limite applicabile Llimpari allo stesso valore di penalizzazione e confrontare il valore effettivamente misurato Lmcon il limite ridotto. La parte destra dell’equazione 1 mostra come il limite Llimsia ridotto nel caso in cui l’incertezza relativa effettiva sia superiore al 30 %. L’equazione 1 è utilizzabile per determinare se il valore misurato di Lm è conforme al limite ridotto quando l’incertezza effettiva della misura del metodo di valutazione applicato è pari al 30 % o superiore.
(1)
Dove:
Llim è il limite di esposizione;
U(Lm) è l’incertezza estesa assoluta.
Utilizzando l’equazione (1) si ottiene la seguente tabella che può essere usata nel confronto con i valori limite in caso di valutazioni con incertezze maggiori del 30%
Tabella - Confronto con i valori limite in caso di valutazioni con incertezze maggiori del 30%
U(Lm)/Lm % |
Fattore correttivo VL Valore Limite |
30 |
1 |
35 |
0,95 |
40 |
0,9 |
50 |
0,8 |
60 |
0,7 |
70 |
0,7 |
80 |
0,6 |
90 |
0,6 |
100 |
0,5 |
Tale approccio tiene conto degli ampi margini di sicurezza con cui sono stati stabiliti da ICNIRP i livelli di riferimento per la popolazione ed i valori di azione per i lavoratori, in relazione alla possibilità di insorgenza degli effetti diretti ed indiretti che la normativa intende prevenire.
È da tenere presente al riguardo che potrebbero essere richiesti criteri più restrittivi nel caso di valutazioni particolari, come ad esempio nel caso di valutazioni per portatori di dispositivi medici impiantati attivi, protesi, etc. ove il criterio di accettabilità dell’incertezza di misura deve essere attentamente preso in esame nell’ambito della valutazione del rischio richiesta.
Nota 1: Fattore copertura- Intervallo di Fiducia
Il Fattore di copertura K è un parametro tale che se moltiplicato per l’incertezza fornisce l’intervallo dei valori all’interno del quale è compreso il campione con un noto livello di probabilità. Nel caso dei risultati distribuiti secondo una gaussiana ponendo k= 2 si ottiene una “copertura” del 95%: ciò significa che abbiamo una probabilità del 95% che, ripetendo la misura, il risultato sia compreso nell’intervallo dei valori compreso tra (valore medio - incertezza estesa/2) e (valore medio + incertezza estesa/2). Tale intervallo prende il nome di “intervallo di fiducia”. Di conseguenza avremo un “rischio” del 5% che il risultato di una nuova misurazione non sia compreso in tale intervallo di fiducia.