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E' sempre necessario effettuare misurazioni specifiche di esposizione ai fini della valutazione del rischio CEM (C.6)?

No, non è sempre necessario effettuare misurazioni. Nell’ambito della valutazione dei rischi i datori di lavoro devono identificare e valutare tutti i rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, questo però non comporta necessariamente l’effettuazione di misurazioni. Il D.lgs. 81/08 prevede in proposito la possibilità di utilizzo di diverse fonti informative: dati relativi alle emissioni ed alla sicurezza forniti dal fabbricante o dal distributore della sorgente, oppure possano essere utilizzati i dati reperibili dalle banche dati delle Regioni e dell’INAIL, come quelli disponibili sul Portale Agenti Fisici (FAQ C.1) .Qualora tali dati non siano reperibili, sarà necessario valutare se sia più indicato, date le caratteristiche della sorgente in esame, intraprendere misurazioni specifiche oppure valutare l’esposizione mediante calcolo, come peraltro previsto dalla normativa.

Nel caso di sorgenti molto localizzate, distanti pochi centimetri dal corpo, è inappropriato effettuare misurazioni dei campi elettrici e magnetici in quanto questi potrebbero essere perturbati dal corpo del lavoratore mentre i VA con cui confrontarsi sono espressi in termini di valori “imperturbati”; in questi casi è necessario valutare direttamente la conformità ai VLE mediante calcoli dosimetrici. Qualora l’esposizione implichi il diretto contatto del corpo con la sorgente CEM gli stessi calcoli dosimetrici possono essere di difficile esecuzione, ed è inoltre indispensabile individuare appropriate modalità operative che prevengano questo tipo di esposizione.

Un altro esempio di non appropriatezza della misurazione riguarda il caso di esposizione a CEM prodotti da sorgenti di piccole dimensioni: una semplice misurazione nelle immediate vicinanze dell’apparato, in assenza di uno specifico protocollo di rielaborazione dei dati, che tenga conto della geometria del sensore e del campo emesso, è affetta da incertezza di misura inaccettabile e non è idonea ai fini della valutazione del rischio. In tali casi è necessario valutare l’esposizione mediante calcoli sulla base dei dati di certificazione o delle specifiche tecniche forniti dal costruttore.

Un caso particolare è quello dei punti di accesso delle reti Wi-Fi, che rientrano tra le sorgenti giustificabili (VEDI FAQ C.2). Nel caso, frequente, in cui i lavoratori non siano da considerarsi esposti a Wi-Fi per ragioni professionali (VEDI FAQ C.4), devono essere anche rispettati i limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità perla protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, in particolare deve essere verificato il rispetto del valore di attenzione per la densità di potenza di  0,1 W/m2, e per il campo elettrico di 6 V/m. In questo caso  possono essere effettuati calcoli a partire dai livelli di EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) permessi dagli standard specifici dei sistemi Wi-Fi. 

Gli apparati Wi-Fi operano essenzialmente su due bande di frequenza 2,4 GHz e 5,1 - 5,4 GHz e sono disciplinati da normative internazionali che ne regolano il funzionamento e le caratteristiche di trasmissione. In particolare, per quanto riguarda l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea viene imposta una limitazione sulla potenza equivalente isotropica irradiata (EIRP): per la banda di 2,4 GHz, 100 mW, per la banda dei 5,15 – 5,35 GHz, 200 mW negli ambienti indoor.

Considerando la relazione illustrata nella formula (1) ed il valore di EIRP di 200 mW per la banda dei 5 GHz, nella direzione di massimo irraggiamento il valore di attenzione previsto dalla normativa nazionale è rispettato oltre i 40 cm di distanza, mentre per un EIRP massimo di 100 mW (banda 2,4 GHz), tale distanza si riduce a 28 cm. Ponendo attenzione che siano rispettate queste distanze tra i punti di accesso Wi-Fi e i luoghi possibilmente occupati dai lavoratori (indipendentemente da quale sia la direzione di massimo irraggiamento) è quindi garantito il rispetto della normativa nazionale per la popolazione generale che si applica anche in ambiente di lavoro alle esposizioni non professionali.

Dove S= densità di potenza generata alla distanza d in metri dalla sorgente di data EIRP

Un’altra situazione in cui una grandezza esterna può essere ricavata tramite calcolo è quella in cui si hanno i dati di irradiazione di una antenna. In condizioni di “campo lontano” ed in assenza di riflessioni è utilizzabile la formula riportata in figura 2; tramite i dati di potenza e di guadagno (direttività) della antenna è possibile calcolare il valore del campo elettrico ad una certa distanza d dalla sorgente.

 

 (2)

Dove 

E è il valore del campo elettrico, r, θ e φ rappresentano il punto di valutazione in un sistema di coordinate sferico riferito al centro elettrico della sorgente, P la potenza di alimentazione dell’antenna e G(θ,φ) la funzione guadagno propria della antenna.

La formula sopra riportata, anche se valida in condizioni semplificate rispetto alle situazioni reali, è utile in termini preventivi, in quanto nella maggioranza dei casi porta ad una sovrastima dei valori del campo elettrico.

 

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