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In quali casi sussiste l'obbligo di effettuare comunicazioni all'Organo di Vigilanza territorialmente competente in caso di superamento dei VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali (E.1)?

Ai sensi del comma 6 dell’Art. 208, la comunicazione va effettuata nei casi di superamento dei VA inferiori e dei VLE relativi agli effetti sensoriali previsti al comma 4 e al comma 5 dell’Art. 208.

Il comma 4 prevede la possibilità di un superamento dei VA inferiori per il campo elettrico alle frequenze 1-10 MHz, fissati per la prevenzione delle scariche elettriche nell’ambiente di lavoro[1], e dei VA inferiori per il campo magnetico fissati per garantire il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali alle frequenze comprese tra 1 e 400 Hz[2].

Il comma 5 prevede la possibilità di un superamento dei VLE per gli effetti sensoriali fissati per il campo magnetico statico (0-1 Hz), per il campo elettrico interno indotto nella testa da esposizione a campi elettrici o magnetici esterni (1-400 Hz) e per i campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz.

Tali superamenti sono permessi solo se giustificati dalla pratica o dal processo produttivo, e, nel caso dei VA inferiori per il campo magnetico (direttamente connessi agli effetti sensoriali, a differenza dei VA inferiori per il campo elettrico) e dei VLE per gli effetti sensoriali, devono essere solamente temporanei in relazione al processo produttivo. La temporaneità dei superamenti è connessa alla necessità di ridurre comunque il rischio per i lavoratori di sperimentare effetti sensoriali.

Nel caso dei VA inferiori per il campo elettrico, per il quale non è prevista la temporaneità dei superamenti, sono invece previste misure specifiche di protezione (di cui all’Art. 210, comma 5) finalizzate alla prevenzione di eccessive scariche elettriche e correnti di contatto.

Si sottolinea che i commi 4 e 5 dell’Art. 208 non si riferiscono a superamenti accidentali dei limiti[3], ma a superamenti previsti e programmabili necessari ai fini della pratica o del processo produttivo.

Nel caso di esposizioni a campi magnetici a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz, si applica il comma 4 nelle situazioni in cui il datore di lavoro può documentare il superamento dei VA inferiori, ma non il rispetto dei VLE sensoriali in quanto non ha informazioni al riguardo o non ha intrapreso lavalutazione dosimetrica. Si applica invece il comma 5 nelle situazioni in cui il datore di lavoro può documentare il superamento dei VLE sensoriali in quanto ha informazioni al riguardo o ha intrapreso la valutazione dosimetrica.

In tutti i casi previsti dai commi 4 e 5, oltre a varie altre condizioni enunciate nella norma, deve essere dimostrata e documentata la conformità ai VLE sanitari, valutazione che può essere condotta anche attraverso la verifica di conformità ai VA superiori.

Tenuto conto del comma 3 dell’Art. 208, la comunicazione di cui al comma 6 non va effettuata in tutti i casi in cui il datore di lavoro possa documentare la conformità ai VLE sensoriali e, in base alle caratteristiche della sorgente e dell’ambiente di lavoro, non debba mettere in atto le misure di protezione specifiche ex articolo 210 finalizzate a prevenire rischi per la sicurezza, anche in condizioni di superamento dei VA inferiori.

Si effettua infine una precisazione in merito alla lettera a) del comma 6 dell’Art. 208, dove si specifica che nella relazione tecnico-protezionistica con cui si comunicano i superamenti all’organo di vigilanza, devono essere contenute le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneodei VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali. Per quanto precedentemente esposto, la temporaneità dei superamenti non è infatti prevista per il superamento dei VA inferiori per il campo elettrico, che non implica di per sé (a meno che non siano superati anche i VA superiori, ma ciò non è permesso dal comma 4) la possibilità che il lavoratore sperimenti effetti sensoriali.



[1]                                I VA inferiori per il campo elettrico, essendo inferiori o uguali ai VA superiori, garantiscono anche il rispetto dei VLE per gli effetti sensoriali e sanitari.

[2]                                Al di sopra di 400 Hz i VA inferiori per il campo magnetico coincidono con i VA superiori, fissati per garantire il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari, per cui il superamento dei VA inferiori per il campo magnetico non è permesso dall’art. 208, comma 4.

[3]                                In questi casi il datore di lavoro deve invece provvedere con l’aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure intraprese per ripristinare le condizioni di sicurezza ex articolo 210 comma 7.

 

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