Le procedure di valutazione e riduzione del rischio prevedono che nei luoghi di lavoro si realizzi inizialmente una zonizzazione distinguendo le aree in cui:
- sono rispettati i livelli di riferimento previsti dalla Raccomandazione 1999/519/CE per la protezione della popolazione e, nel caso del campo magnetico statico, il VA di 0,5 mT,
- non sono rispettati i limiti per la popolazione, ma lo sono i VA inferiori per i lavoratori: l’accesso è consentito solo previa idoneità alla mansione e relativa formazione/informazione,
- non sono rispettati i VA inferiori ma lo sono i VA superiori: anche in questo caso l’accesso è consentito solo previa idoneità alla mansione e relativa formazione/informazione,
- non sono rispettati i VA superiori, a meno che non sia verificato il rispetto dei VLE sanitari, l’accesso dovrebbe essere impedito a chiunque eccetto casi di deroga autorizzata secondo le modalità descritte all’art. 212.
La segnaletica di identificazione della presenza di campi elettromagnetici entra in gioco, ai sensi dell’art.210, comma 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso in cui vi siano aree in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA inferiori.
Lo stesso art. 210 comma 2 prescrive che, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.
È per questa ragione che anche le aree di superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generaleandranno opportunamente delimitate e segnalate, proprioal fine di prevenire gli effetti dell’esposizione su soggetti particolarmente sensibili, con controindicazioni assolute o relative all’esposizione, anche se questi non sono presenti nell'azienda al momento della valutazione del rischio CEM.
In assenza di zonizzazione e di segnaletica idonea, un qualsiasi soggetto sensibile potrebbe accidentalmente avvicinarsi ad un’area a rischio di esposizione a CEM. Le stesse considerazioni si applicano per i lavoratori terzi che accedono in azienda.
Considerato che la valutazione del rischio deve essere ripetuta con periodicità almeno quadriennale, se nell’arco dei quattro anni a un lavoratore che sia addetto o non addetto alla sorgente CEM, viene impiantato un dispositivo elettronico, questi dovrà essere in grado di individuare in quali aree dell’azienda sono presenti livelli di CEM potenzialmente interferenti con il suo dispositivo. Lo stesso vale per qualsiasi mutamento nella situazione di suscettibilità individuale che intercorra nell'arco dei quattro anni, quale ad esempio il caso di una lavoratrice che entri in stato di gravidanza, anche se non direttamente addetta alla sorgente CEM; anche il Medico Competente deve essere al corrente dell’entità dell’estensione dell'area interdetta ai soggetti sensibili ("Zona 1") per individuare le appropriate misure di tutela.
Tabella: Segnaletica in uso rischio campi elettromagnetici