Si riportano nel seguito alcuni elementi di cui il medico competente e l’RSPP possono tenere conto in relazione all’esposizione a CEM, nell’ambito dell’applicazione della normativa di riferimento per la tutela del lavoro femminile (D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e smi "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000") che prevede, nelle aziende in cui sono impiegate donne in età fertile, che il datore di lavoro con la collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, informi le lavoratrici e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sui rischi per la gravidanza, puerperio e allattamento presenti nell’ambiente di lavoro e individui le mansioni non pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro, modificando se possibile condizioni e orario di lavoro. In tale contesto è da considerare che la donna in gravidanza rientra tra i soggetti che, per loro particolari condizioni fisiologiche e per la presenza del feto/embrione, possono essere particolarmente sensibili ai rischi connessi agli effetti diretti dei campi elettromagnetici. Per questa categoria di soggetti, il rispetto dei VLE previsti dal D.lgs. 81/08 può non essere sufficiente a prevenire i rischi per la salute connessi alle esposizioni ai campi elettromagnetici. Facendo riferimento alle linee guida dell’ICNIRP, alla base delle vigenti restrizioni sulle esposizioni dei lavoratori, si sottolinea che esse prevedono un sistema di protezione a due livelli, uno per le esposizioni occupazionali, l’altro per le esposizioni della popolazione generale, sulla base del fatto che nella popolazione generale sono compresi individui per i quali le soglie di esposizione in relazione a possibili effetti avversi per la salute (effetti sul feto nel caso delle donne in gravidanza), o anche effetti di tipo sensoriale, possono essere particolarmente basse. Di conseguenza, la tutela particolare della donna in gravidanza, ma anche di altri soggetti particolarmente suscettibili agli effetti diretti dei campi elettromagnetici, può essere attuata tenendo conto dei limiti di esposizione per la popolazione fissati dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE o, in alternativa, dei valori limite di esposizione fissati da ICNIRP 2009 per il campo magnetico statico e da ICNIRP 2010 per gli effetti non termici dei campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, che rappresentano il riferimento scientifico più aggiornato. Ove, in particolari situazioni lavorative, non sia possibile mantenere l’esposizione al di sotto dei limiti di esposizione per la popolazione, il cui rispetto non deriva comunque da alcun obbligo normativo, e fermo restando il pieno rispetto dei limiti per i lavoratori previsti dall’art. 208, l’idoneità della lavoratrice in stato di gravidanza e degli altri soggetti particolarmente sensibili, e le eventuali specifiche misure di protezione, dovrebbero essere valutate su base individuale (art. 210, comma 3) caso per caso dal medico competente e dall’RSPP. In tale ambito gli elementi specifici inerenti l’esposizione a CEM di cui il medico competente e l’RSPP possono tenere conto ai fini del giudizio di idoneità e di una valutazione individuale del rischio espositivo, inclusa la definizione delle misure di prevenzione e protezione, sono la tipologia, intensità, durata, e localizzazione sul corpo o parti di esso dell’esposizione a CEM.
Si evidenzia che il caso di esposizione di una donna in gravidanza, o altro soggetto particolarmente sensibile, non per motivi professionali ricade nella fattispecie più generale delle esposizioni non professionali trattata nella FAQ C.4.