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1.14 Qualora al termine dei quattro anni non si siano verificati mutamenti significativi nel processo lavorativo tali da rendere obsoleta la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, in quale modo la valutazione dei rischi deve essere aggiornata?

Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della disponibilità delle misure di prevenzione o protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Lo stesso articolo 29 precisa anche che il documento di valutazione del rischio deve essere aggiornato entro 30 giorni dall’evento che ha generato la necessità di aggiornamento.

Per mutamenti significativi che fanno si'  che il Documento di Valutazione dei Rischi debba essere aggiornato anche prima dei quattro anni si intendono, ad esempio:

  • inserimento/sostituzione di macchine ed attrezzature di lavoro;

  • modifiche intercorse al processo produttivo, alle modalità di lavoro o alle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura/macchina, alle caratteristiche dei materiali in lavorazione…;

  • modifica della condizione espositiva dei lavoratori;

  • modifica dell’assetto del posto di lavoro;

  • degrado dell’efficienza dell’attrezzatura di lavoro/macchina che possa comportare un aumento dell’esposizione al rischio;

  • perdita di efficacia del dispositivo di protezione collettiva;

  • risultati della sorveglianza sanitaria che rivelino una alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore correlata ai rischi lavorativi;

  • revisione o modifica della normativa vigente.

 

Tali mutamenti dovranno essere opportunamente considerati nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

L’aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni quattro anni prevista dall’art. 181 comma 2 per tutti gli agenti fisici elencati al titolo VIII, anche nel caso in cui non si rilevino mutamenti significativi, ha l’obiettivo di verificare comunque e periodicamente:

se la valutazione del rischio e le misure preventive messe in atto siano ancora attuali;

se durante i quattro anni trascorsi le misure di tutela previste siano state correttamente messe in atto, mantenute e siano state efficaci,

nonche' verificare se sia possibile ridurre ulteriormente il rischio espositivo mediante nuove misure tecniche /organizzative o procedurali.

Ai fini della valutazione dell’efficacia del sistema di prevenzione messo in atto sarà importante analizzare gli esiti dei controlli sanitari in relazione al rischio specifico, forniti dal medico competente in forma collettiva ed anonima, eventuali incidenti o potenziali infortuni verificatisi in relazione al rischio specifico, le modalità di impiego dei DPI e dei sistemi di protezione messi in atto da parte dei lavoratori, le procedure di acquisto, manutenzione e gestione dei macchinari attuate.

Il documento di valutazione dei rischi aggiornato almeno ogni quattro anni diventa lo strumento operativo di verifica e pianificazione aziendale degli strumenti di prevenzione.

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