lla luce del D.Lgs. 81/2008 [1] (ex art. 28) e in particolare per gli agenti fisici in riferimento al Titolo VIII, il documento di valutazione dell’esposizione al microclima (DVRm) va inteso come una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza (DVR).
Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti indicazioni sui contenuti minimi richiesti. Il DVRm dovrà riportare:
data/e di effettuazione delle eventuali misurazioni e della valutazione;
dati identificativi delle persone che hanno partecipato a vario titolo alla stesura del documento (personale qualificato, RSPP, Medico Competente, ecc.);
descrizione del ciclo di lavoro, mansioni, compiti lavorativi correlati al processo di valutazione;
classificazione degli ambienti termici oggetto della valutazione (vedi FAQ C.1);
informazioni relative agli impianti di climatizzazione esistenti nei locali di lavoro e, se disponibili, parametri ambientali garantiti da progetto;
informazioni relative alle misurazioni (se eseguite) quali ad esempio:
identificazione delle postazioni di misura (con l’ausilio ad esempio di: layout aziendale, foto, descrizione, ecc.);
identificazione e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
condizioni meteorologiche esterne durante l’effettuazione dei campionamenti;
ora, durata, intervallo di acquisizione delle grandezze ambientali;
esito dei campionamenti per ogni postazione;
caratterizzazione dei parametri personali in relazione a mansioni / compiti / ambiente termico considerato;
stima degli indici termici descrittori correlati alla mansione/lavoratore;
classificazione dell’esposizione e definizione delle fasce di rischio, quadro di sintesi degli esposti, eventuale individuazione delle aree a rischio;
modalità di consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti;
misure di tutela da adottare per i lavoratori particolarmente sensibili e all'insorgere di condizioni di suscettibilità termica;
individuazione delle misure preventive e protettive da adottarsi a seguito degli esiti della valutazione per le diverse categorie di lavoratori e per le diverse attività lavorative svolte con indicazione delle figure aziendali preposte all'attuazione ed alla sorveglianza delle stesse;
individuazione - ove necessario - delle misure di tutela e procedure di lavoro da adottarsi in condizioni microclimatiche critiche, in presenza di allerte meteo riscontrabili nell'ambiente di lavoro a seguito di eventi saltuari e non ordinari che potrebbero incidere in modo critico sulle condizioni microclimatiche (guasti, manutenzioni, condizioni meteo eccezionali, ecc.)
programma delle misure tecniche e/o organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre e tenere sotto controllo il rischio e garantire nel tempo il miglioramento della condizione espositiva; indicazione delle modalità, tempistiche e figure aziendali preposte all’attuazione del programma (vedi FAQ D.1).
individuazione delle procedure di acquisto, manutenzione, sostituzione e collaudo dei sistemi di climatizzazione e di tutti gli apparati che possano avere influenza sulle condizioni microclimatiche dell’ambiente di lavoro.