Mostra tutte le FAQ

1. 5 Il rischio relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti deve essere considerato nel documento di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008 e smi?

Si, come già specificato nella FAQ 1.4, la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, anche di origine naturale, deve fare parte del DVR generale di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi. on l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/20 sono state introdotte molte novità in tema di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ed affrontati vari aspetti radioprotezionistici. Il D.Lgs. 101/20 al Titolo IV si occupa delle sorgenti di origine naturale, ed è suddiviso in: 

  • Capo I: esposizione al radon nei luoghi di lavoro (sezione II).Per quel che riguarda la protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro sono contenute importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente (FAQ 1.6). La sezione III del capo I si occupa della protezione dell’esposizione al radon negli ambienti di vita, che rappresenta una importante novità, in quanto nel precedente decreto 230/95 era dichiarato fuori dal campo di applicazione.
  • Capo II: pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, riguarda la protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione dall’esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: identifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).

  • Capo III: attività lavorative che comportano esposizione a radiazione cosmica, riguarda in particolare modo la protezione del personale di navigazione.

  • Capo IV: radiazioni gamma emesse da materiale da costruzione, regolamenta gli obblighi per l’immissione sul mercato di materiali da costruzione che emettono radiazioni gamma e che devono essere considerati in termini di radioprotezione.

In accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta ai materiali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento” al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), ed è necessario adottare interventi protettivi, tuttavia, in osservanza del principio di ottimizzazione, si richiede che tali interventi siano apportati anche al di sotto di tale livello

 

Mostra tutte le FAQ
logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana